08.05.2023 Icon

Coobbligazione non significa fideiussione!

Con una recentissima sentenza, il Tribunale di Nola ha confermato la legittima previsione contrattuale nei contratti di credito al consumo della figura del coobbligato in solido.

Nel caso di specie, il debitore ingiunto spiegava opposizione a decreto ingiuntivo, eccependo la propria presunta qualità di fideiussore e deducendo – in particolare – l’inesistenza della figura del coobbligato nel nostro ordinamento. Secondo la difesa di parte opponente, infatti, poiché l’unica figura contemplata dall’ordinamento sarebbe rappresentata dal fideiussore, il creditore ricorrente era decaduto dalla propria azione non avendo esercitato alcuna azione entro il termine di sei mesi di cui all’art. 1957 c.c. dalla scadenza del debito.

Tuttavia, le conclusioni rassegnate in sentenza non paiono lasciare margini a dubbi sull’esistenza della figura del coobbligato.

E invero, il Giudice ha precisato che: “Dall’esame del contratto di finanziamento emerge con chiarezza come …. lo abbia sottoscritto come “coobbligato”. Tale espressione, seppur non trovi rispondenza in alcun istituto previsto dal codice civile, deve ritenersi certamente riferita alla qualità di debitore solidale ai sensi degli artt. 1292 e ss. c.c. Appaiono dirimenti, in tal senso, non solo la duplice sottoscrizione apposta dall’opponente come coobbligato, ma anche il fatto che il testo contrattuale fa più volte riferimento a tale figura. La qualifica dell’opponente quale coobbligato e non quale fideiubente comporta l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 1957 c.c. che sanziona con la decadenza l’inerzia del creditore che non abbia agito nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione, in quanto si tratta di norma applicabile alla sola fideiussione e non richiamata dagli art. 1292 e ss.”

A ben vedere, infatti, il Tribunale ha valorizzato quanto risultante dal regolamento contrattuale, ritenendo conseguentemente di dover rigettare l’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., trattandosi di norma applicabile al fideiussore e non al coobbligato. Per effetto, ne è conseguito il rigetto dell’avversa eccezione.

Autore Erika Rita Siragusa

Associate

Milano

e.siragusa@lascalaw.com

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