Con una recente pronuncia, il Tribunale di Lecce ha fatto chiarezza sulla distinzione tra fideiussione e coobbligazione solidale: una questione particolarmente rilevante nel contesto del credito al consumo, spesso oggetto di contestazione nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo.
Nel caso esaminato – seguito dal nostro Studio – il consumatore opponente ha eccepito l’estinzione dell’obbligazione per effetto della mancata attivazione del creditore entro i termini previsti dall’art. 1957 c.c., sostenendo di aver prestato fideiussione in favore del debitore principale.
Il Tribunale, tuttavia, ha respinto tale impostazione, chiarendo che nel caso di specie non si era in presenza di una garanzia personale, bensì di un’obbligazione solidale passiva ex art. 1292 c.c., derivante dalla sottoscrizione congiunta del contratto di finanziamento. Come si legge in sentenza, “la pretesa creditoria per cui è causa trae origine dal contratto di finanziamento sottoscritto dall’opponente in qualità di coobbligato”, come risultava chiaramente dalla sezione denominata “DATI COOBBLIGATO” e dalle sottoscrizioni apposte nelle sezioni “Firma del Coobbligato”.
Determinante, nel ragionamento del Giudice, è stato il richiamo all’art. 2 delle condizioni generali del contratto, che distingue espressamente tra due forme di garanzia: “il finanziamento può essere subordinato a) all’acquisizione della firma di un Coobbligato; b) alla prestazione di idonea fideiussione”. La firma dell’opponente nelle apposite sezioni relative al coobbligato ha portato il Tribunale a escludere l’applicabilità dell’art. 1957 c.c., ritenendo che il soggetto avesse assunto un’obbligazione paritaria rispetto al richiedente.
“Nel caso in esame, dunque, non può parlarsi di fideiussione”, si legge in sentenza. “Siamo invece nel caso di un’obbligazione solidale passiva in cui, per definizione, il termine soggettivo di debitore viene ricoperto da più soggetti, tutti tenuti alla medesima prestazione, e ciò per rafforzare il credito, permettendo al creditore di pretendere l’esatto adempimento da uno qualunque dei debitori”.
Alla luce di tali considerazioni, l’opposizione è stata rigettata in quanto infondata.