15.04.2024 Icon

Coobbligato o Fideiussore? Il Tribunale di Bari fa chiarezza

La vicenda di causa muove le premesse da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso avanti al Tribunale di Bari, il quale, giunto a sentenza, ha chiarito che il soggetto che stipula un contratto di prestito personale in qualità di coobbligato in solido non può essere qualificato come fideiussore.

La ragione, spiega meglio il Tribunale con la recentissima sentenza del 27 marzo 2024, n. 1573, risiede nella circostanza che “il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito (si veda ex pluribus Trib. Ancona, n. 1773/2023), condiviso anche da questo Tribunale, ha difatti chiarito che la figura del coobbligato solidale va ricondotta agli artt. 1292 e ss. c.c. e non già all’istituto della fideiussione, anche perché l’art. 1937 c.c. prevede che la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa: in altri termini, il coobbligato solidale risponde non di un debito altrui in funzione di garanzia bensì di un debito proprio, essendo irrilevante chi abbia poi materialmente ricevuto la provvista. Di conseguenza, non avendo la (omissis) contratto una obbligazione di garanzia accessoria rispetto a quella principale, la cessionaria creditrice non era tenuta a proporre le sue istanze nei confronti del debitore principale entro 6 mesi dalla scadenza dell’obbligazione, e pertanto non è maturata alcuna decadenza ai sensi dell’art. 1957 c.c.”.

La decisione si inserisce nel solco già tracciato da altri precedenti interventi (cfr. Trib. Ancona, sent. n. 1773/2023; Trib. Trani, sent. n. 11/2024; Trib. Torre Annunziata, sent. 1631/2023, in iusletter.com), tutti caratterizzati da un minimo comun denominatore: l’impossibilità per l’opponente di eccepire al creditore la decadenza ex art. 1957 c.c. per non aver coltivato le proprie istanze giudiziarie entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, con conseguente rigetto della relativa opposizione.

Il che conferma, ancora una volta, come il vincolo di coobbligazione assunto dall’opponente in sede negoziale con la stipula di un contratto di prestito al consumo sia da ricondurre all’ipotesi della solidarietà passiva di cui all’articolo 1292 c.c., e non già alla diversa ipotesi della fideiussione ex art. 1936 c.c.

Ne consegue che, nel caso di specie sottoposto al tribunale di Bari, l’art. 1957 c.c. non poteva trovare applicazione.

Autore Francesco Concio

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