In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo seguito dal nostro studio, con la sentenza n. 1631/2023, il Tribunale di Torre Annunziata ha chiarito che, nei contratti di credito al consumo, le figure del co-obbligato e del fideiussore sono ben distinte.
Nello specifico, uno dei due opponenti eccepiva la decadenza ex art. 1957 c.c. della creditrice, assumendo di aver sottoscritto il contratto in qualità di garante fideiussore, sul presupposto che, il nostro ordinamento non disciplina la figura del “co-obbligato” indicata specificatamente nel prestito personale azionato in sede monitoria.
Il Tribunale ha rigettato l’eccezione avversaria interpretando, correttamente, il dato letterale del negozio oggetto di causa: “la pretesa creditoria per cui è causa trae origine dal contratto di finanziamento sottoscritto dall’opponente in qualità di coobbligato in solido, così come si evince dal mero esame visivo del contratto e delle condizioni generali allegate (cfr. “Firma Coobbligato” – DOC. 2 fascicolo monitorio). Lo stesso art. 2 delle Condizioni Generali prevede che “OBBLIGAZIONI DEL CLIENTE E DEL COOBBLIGATO: Il Cliente e il coobbligato sono tenuti in solido ex art. 1292 c.c.: 1) a rimborsare ad [omissis] l’intero importo dovuto ai sensi del contratto (inclusi oneri e spese ex artt. 23-24-25 delle condizioni generali) alle scadenze e con le modalità indicate nel frontespizio, senza necessità di alcun preavviso…” (cfr. DOC. 2 fascicolo monitorio)” (cfr. Trib. Torre Annunziata, sent. 1631/2023).
Il Giudice ha poi sottolineato un ulteriore aspetto dirimente: “Peraltro, la già menzionata clausola è stata sottoscritta separatamente ed espressamente dagli odierni opponenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c.” (cfr. Trib. Torre Annunziata, sent. 1631/2023).
La corretta interpretazione delle volontà che le parti hanno espresso al momento della stipula del prestito personale ha comportato, pertanto, il rigetto dell’eccezione avversaria e la corretta qualificazione dell’obbligazione assunta dall’opponente.
Non è da tralasciare, infatti, che il nostro ordinamento – diversamente da quanto hanno provato a sostenere gli opponenti – disciplina espressamente l’obbligazione passiva solidale all’articolo 1292 c.c.