10.02.2025 Icon

Cessione di crediti al consumo e prova della legittimazione, per Venezia è sufficiente la dichiarazione della cedente

È uno dei temi intramontabili, in grado di suscitare da sempre un vivace e interessante dibattito tra gli operatori.

Da una parte chi si schiera a favore della giurisprudenza che sostiene la necessità di provare la legittimazione attiva di una cessione in blocco di crediti bancari attraverso la sola produzione in giudizio del contratto di cessione, e dall’altra una linea di pensiero diametralmente opposta, che muove le premesse dalla possibilità che tale prova possa essere raggiunta anche soltanto attraverso la produzione dell’avviso pubblicato in G.U. ai sensi dell’art. 58 TUB, ovviamente purché questo delinei il perimetro degli elementi che consentono di identificare con esattezza il credito ceduto e per cui è causa.

Per quanto riguarda, invece, la prova della cessione attraverso la produzione di una semplice dichiarazione proveniente dalla società cedente, è sempre stato molto raro trovare interventi specifici e mirati.

Sennonché, a dicembre dello scorso anno, dopo aver ribadito che “il contratto di cessione di crediti non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità onde può essere provata la cessione e la ricomprensione del credito nella cessione con qualunque mezzo di prova (…) (cfr. Cassazione civile sez. III, – 13/06/2019, n. 15884; Cass. 29/12/2017, n. 31118)”, la Corte d’Appello di Venezia ha precisato anche che la dichiarazione di cessione proveniente dalla cedente non solo ha una “indiscutibile valenza probatoria “potenzialmente decisiva”, ma rappresenta altresì “un elemento di indubbia consistenza ai fini della dimostrazione, quand’anche in via indiretta, dell’avvenuta cessione del credito fra quei due soggetti”.

Da qui l’importanza di tale decisione, che inserendosi nel solco di precedenti (seppur poche) decisioni in materia, non può che condurci alla conclusione che vedute di questo tipo stanno assumendo un ruolo sempre più importante nella risoluzione delle eccezioni di carenza di legittimazione attiva.

Il tutto, senza sottovalutare neppure che tale eccezione era stata sollevata da soggetti consumatori, trattandosi nel caso di specie di un complessivo credito maturato stante il mancato pagamento delle rate concordate con la stipula di ben quattro contratti di finanziamento personale.

Ragion per cui, oggi possiamo senz’altro dire che il tema della prova del credito gioca un ruolo chiave per l’intera filiera del recupero, sia che si parli di crediti secured sia che si tratti di crediti unsecured.

Dunque, che si parli degli uni o degli altri, come prima cosa occorrerà sempre prestare la massima attenzione alla prova della legittimazione attiva della cessionaria, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Autore Alice Bonfanti

Associate

Milano

a.bonfanti@lascalaw.com

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