Con la sentenza n. 547/2023, il Tribunale di Siracusa ha tracciato il perimetro dell’eccezione di nullità formale in relazione ai contratti revolving stipulati congiuntamente ad altri finanziamenti.
Nel caso di specie, l’opponente (che non ha mai negato di aver sottoscritto il finanziamento) dapprima ha eccepito la mancata stipula del contratto di carta revolving (contenuta nel finanziamento) per poi rilevare la carenza dei requisiti di forma prescritti ex art. 117 TUB della linea di credito a tempo indeterminato.
Il giudice ha ritenuto soddisfatta la forma scritta per le seguenti ragioni: 1) sul frontespizio del finanziamento è presente la clausola relativa alla concessione in favore del consumatore di una linea di credito utilizzabile anche mediante l’emissione di una carta di credito revolving; 2) il consumatore ha approvato le condizioni della linea di credito anche ai sensi dell’art. 1341 e 1342 c.c.
Il Tribunale ha poi sottolineato che “stante la contestualità dei due rapporti negoziali, non può dubitarsi del fatto che l’opponente abbia consapevolmente espresso il proprio consenso all’apertura di tale linea di credito tramite carta revolving n. […], posto che della stessa ha fatto un regolare utilizzo, come si evince dalla documentazione allegata in sede monitoria” (cfr. Trib. Siracusa, sent. 547/2023).
L’esecuzione del contratto viene, pertanto, considerata al fine di escludere la nullità formale del negozio.