10.07.2024 Icon

Cartolarizzazioni: pubblicate in Gazzetta Ufficiale dell’UE le condizioni per l’autorizzazione a calcolare il KIRB

In data 25 giugno 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’UE il Regolamento delegato 2024/1780 del 13 marzo 2024 che integra il Regolamento n. 575/2013 (CRR) con norme tecniche che specificano le condizioni alle quali gli enti sono autorizzati a calcolare il KIRB, un requisito di capitale che si sostanzia nel rapporto tra il requisito patrimoniale e l’importo totale delle esposizioni sottostante alle operazioni di cartolarizzazione.

A causa della particolare natura della struttura delle cartolarizzazioni, è stato ritenuto necessario adottare norme di regolamentazione che specifichino le condizioni alle quali gli enti possono calcolare il KIRB per i portafogli di esposizioni cartolarizzate.

Gli enti, infatti, devono assicurare che la struttura della cartolarizzazione soddisfi i seguenti requisiti: i) l’ente che calcola il KIRB detiene la proprietà e il controllo effettivi di tutti gli introiti rivenienti dalle esposizioni cartolarizzate; ii) il diritto di proprietà delle esposizioni cartolarizzate e degli introiti pecuniari è protetto contro situazioni di fallimento o controversie legali che potrebbero sensibilmente compromettere la capacità dell’ente di liquidare o cedere le esposizioni cartolarizzate; iii) Se un debitore effettua pagamenti direttamente a un cedente o a un gestore, l’ente che calcola il KIRB dispone di procedure per verificare regolarmente che tali pagamenti siano trasmessi integralmente ed entro i termini contrattualmente stabiliti.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Autore Michele Petrosino

Associate

Milano

m.petrosino@lascalaw.com

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