18.09.2023 Icon

Carenza di titolarità del credito ed eccezione in extremis: salvarsi non è possibile

Il Tribunale di Matera ha di recente fatto proprio l’interessante principio di diritto formulato dalla Suprema Corte in tema di eccezione di carenza di legittimazione attiva non tempestivamente formulata.

In particolare, nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da un consumatore nei confronti di una società rappresentata dal nostro Studio, e più precisamente durante la fase degli scritti conclusivi, veniva eccepita per la prima volta la carenza di titolarità del credito della cessionaria.

Parte opponente aveva dunque atteso le battute finali del giudizio per sottoporre al Giudice la sopra citata questione: nulla, infatti, era mai stato dubitato in tal senso, né in fase stragiudiziale né tantomeno negli atti processuali, oppure nei verbali di causa antecedenti alla fase conclusiva del giudizio; anzi, che il credito fosse stato richiesto in maniera legittima dal suo titolare era da considerarsi un fatto ormai pacifico e incontestato.

Ragion per cui, il tentativo dell’attore di provare a ribaltare l’esito del giudizio, per lui ormai negativo – considerato anche l’esito dell’espletata C.T.U. tecnico-contabile (che aveva escluso qualsiasi ipotesi di illegittimità delle condizioni e delle voci di costo pattuite nel contratto di prestito personale) – è stato però intercettato e arrestato da parte del Tribunale di Matera, il quale, richiamati “i principi affermati da Cass. Sez. Un. 16.02.2016 n. 2951, in tema di ufficiosa rilevabilità della carenza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio, secondo cui” ha definito il giudizio occorso tra le parti confermando il decreto ingiuntivo opposto.

E ciò per il seguente ordine di ragioni:

(i)      “La titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che grava sull’attore l’onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito”;

(ii)     considerata la condotta processuale di mancata contestazione di tale titolarità tenuta dagli opponenti fino al momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito, deve escludersi la necessità per il creditore di provare la relativa circostanza. Ne discende il rigetto dell’eccezione”.

All’attore, pertanto, non è stato fornito alcuno spazio di manovra nelle ormai ristrette vie conclusive del giudizio.

Di conseguenza, l’opposizione è stata rigettata e l’opponente è stato condannato al pagamento dell’importo ingiunto.

Autore Cesare Giannetti

Associate

Milano

c.giannetti@lascalaw.com

Desideri approfondire il tema Credito Al Consumo ?

Contattaci subito