Prima che intervenisse il famoso quanto recente arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione dello scorso 29 maggio 2024, l’eccezione relativa alla presunta illegittimità del piano di ammortamento alla francese, risultava essere particolarmente frequente nell’ambito del contenzioso sul credito al consumo.
Benché riteniamo che la pronuncia nomofilattica abbia finalmente e definitivamente chiuso il capitolo sull’anatocismo nei mutui a tasso fisso, al tempo stesso è interessante sottolineare come la giurisprudenza di merito si stia conformando a tale interpretazione, escludendo margini di ripensamento.
Ed infatti, nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo seguito dallo Studio, il Tribunale di Latina ha fornito una compiuta spiegazione del piano di ammortamento alla francese, finalizzata all’esclusione dell’ipotesi dell’illegittima capitalizzazione degli interessi, sposando la tesi della Suprema Corte.
Nel provvedimento si legge come non sia ravvisabile alcuna illiceità nel computo alla francese, “posto che la quota relativa agli interessi corrispettivi non comporta mai alcun rischio anatocistico: infatti, gli interessi che compongono il singolo rateo sono calcolati man mano sul capitale residuo (cioè, su ciò che rimane da pagare del capitale dopo ogni pagamento di rata); quindi, si pagano ogni volta interessi calcolati sul capitale decrescente e in relazione al periodo cui la rata si riferisce. La rata successiva porta in sé interessi che sono conteggiati alla percentuale stabilita solo sul capitale che man mano residua, a seconda del periodo (cfr. Tribunale Santa Maria Capua Vetere 27.3.2017). Tale conclusione, d’altronde, trova oggi avallo in una recentissima pronuncia delle Sezioni Unite che, nell’affermare la validità dei mutui con piano di ammortamento «alla francese», ha aderito all’orientamento giurisprudenziale che esclude una loro violazione del divieto di anatocismo. Secondo i rilievi svolti dalla Suprema Corte, infatti, alcun effetto anatocistico vietato è riscontrabile nell’ammortamento «alla francese» in quanto gli interessi dovuti sull’intero finanziamento vengono ripartiti nelle singole rate e sono calcolati sul capitale residuo non ancora restituito, senza quindi che si verifichi l’addebito di interessi sugli interessi maturati, che è l’ipotesi disciplinata dall’art. 1283 c.c. (cfr. Cass. civ. sez. unite 15130/24)”.
Si auspica, insomma, che continue e future conferme da parte della giurisprudenza di merito, possano definitivamente arrestare eccezioni sulla questione ed evitare la riproposizione di contestazioni sulle quali l’orientamento della magistratura è consolidato. Ne sa qualcosa il contratto “monofirma” che ogni tanto riappare.