La Corte d’Appello di Caltanissetta, con la sentenza in commento, ha ribadito la vincolatività delle Istruzioni della Banca d’Italia per il calcolo del TEG e, quindi, per verificare l’eventuale pattuizione di interessi usurari.
Prima di ripercorrere il ragionamento della Corte, è necessario riassumere brevemente la causa: una società correntista e i suoi garanti citavano in giudizio la propria Banca in relazione a diversi rapporti di conto corrente, lamentando la violazione dell’art. 644 c.p.c. e dell’art. 1 della L. 108/1996, oltre all’applicazione di ulteriori condizioni economiche illegittime, domandando il risarcimento del danno asseritamente patito. Il Tribunale rigettava le domande proposte dagli attori, che, in appello, hanno riproposto solo le censure relative al superamento del tasso soglia da parte della Banca.
Gli appellanti hanno sostenuto che il consulente d’ufficio, incaricato dal Giudice di primo grado di effettuare le verifiche contabili, avrebbe utilizzato una formula errata per il calcolo del TEG, necessario per verificare il rispetto della soglia usura. Più precisamente, secondo gli appellanti, il perito avrebbe utilizzato la formula fedele alle Istruzioni diramate dalla Banca di Italia in materia, che però è difforme rispetto a quanto disposto dalla legge 108/96 e dall’art. 644 c.p.
La Corte d’Appello, tuttavia, non ha condiviso tale tesi, chiarendo che “le istruzioni della Banca d’Italia per la misurazione del TEG hanno natura di norme tecniche, autorizzate dalla normativa regolamentare, perché necessarie proprio per dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria di cui all’art. 644, comma 4 c.p.; esse, quali norme di settore integrative della norma primaria sotto l’aspetto tecnico, hanno valore vincolante e non possono essere disattese data la necessità di una applicazione di metodi di calcolo condivisi anche al fine di evitare disparità di trattamento nella tutela giuridica (Tribunale di Monza 20.7.2016).
Il criterio di calcolo indicato nelle istruzioni della Banca d’Italia, dunque, essendo fondato sull’esigenza logica e metodologica di avere a disposizione il raffronto di dati omogenei, è da ritenere congruo e ragionevole”.
Al riguardo, i Giudici hanno rammentato la sentenza a Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione del 20/06/2018 n.16303, che richiama espressamente le Istruzioni della Banca d’Italia.
Per tale ragione, la Corte d’Appello ha ritenuto insussistenti le condizioni per procedere alla rinnovazione della CTU svolta in primo grado: “Alla luce di quanto precede, dunque, non si ravvisano gli estremi per disattendere o disapplicare le istruzioni della Banca centrale come preteso dalla parte appellante e, conseguentemente, non può tenersi conto di formule differenti da quelle usate dalla c.t.u. nella determinazione dei saldi dei conti correnti: non si ritiene perciò conducente la chiesta rinnovazione delle operazioni peritali svolte nel primo grado del giudizio”.
L’appello è stato quindi rigettato, con condanna degli attori al pagamento delle spese legali.