L’accordo con cui il correntista e la banca, a fronte di un’esposizione debitoria, convengono un piano di rientro rateale e la rideterminazione del tasso di interesse, e nel quale il correntista rinuncia espressamente a qualsiasi eccezione o contestazione, anche giudiziale, relativa alla tenuta del rapporto sin dalla sua origine, integra una transazione conservativa ai sensi dell’art. 1965 c.c. Tale accordo, se valido, preclude al correntista la possibilità di agire successivamente in giudizio per far valere presunte illegittimità (quali anatocismo, usura o nullità di clausole) relative al medesimo rapporto, in quanto le pretese sono state oggetto di rinuncia nell’ambito delle reciproche concessioni che fondano la transazione stessa.
Corte d’Appello di Roma, sentenza n. 261 del 14 gennaio 2026
Con la sentenza in commento, la Corte d’Appello di Roma ha riaffermato un principio cardine nei rapporti tra istituti di credito e clientela: la forza vincolante di un accordo transattivo validamente concluso. La decisione pone fine a una controversia avviata dalla società correntista contro la Banca, con la quale si lamentavano numerose illegittimità nella gestione di due rapporti di conto corrente, tra cui l’applicazione di interessi usurari, anatocismo e commissioni non pattuite.
La Corte, riformando la prospettiva del giudizio di primo grado che si era concentrato sull’onere della prova, ha individuato l’elemento decisivo della controversia in un “Atto di rimodulazione e rientro” stipulato tra le parti anni prima dell’instaurazione della causa. Tale accordo viene considerato una vera e propria transazione conservativa poiché le parti, facendosi reciproche concessioni, avevano inteso prevenire una lite futura:
“infatti la società correntista si è impegnata a rimborsare ratealmente il debito generato dallo scoperto di conto corrente, rinunciando a ogni contestazione futura sugli addebiti che avevano generato il saldo negativo, e la banca ha accettato la dilazione di pagamento e la rideterminazione del tasso di interesse”.
Un punto cruciale affrontato dalla Corte per affermare la validità della transazione è stata la verifica dell’inesistenza di una nullità del rapporto originario.
La sentenza ha escluso tale vizio, perché, quanto al presunto difetto di forma scritta dei contratti relativi ai due rapporti, i Giudici hanno evidenziato che la società correntista non aveva mai contestato la totale assenza di un contratto,
“essendosi limitata a formulare generiche doglianze relative alle singole clausole negoziali, nell’implicito presupposto della redazione dei contratti e ribadendo anche nell’atto di appello solo l’assenza di una “compiuta” definizione per iscritto dei rapporti per cui è causa”.
Le censure relative all’usura, inoltre, sono state giudicate infondate. In merito all’usura oggettiva, la Corte ha evidenziato che parte appellante aveva utilizzato una formula errata, sommando tassi di interesse e commissione di massimo scoperto (CMS), in contrasto con i principi enunciati dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 16303/2018). Ha altresì precisato che l’eventuale superamento del tasso soglia in alcuni trimestri configurerebbe un’usura “sopravvenuta”, fenomeno ritenuto irrilevante dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 24675/2017).
Da ultimo, passando all’usura soggettiva, non è stata fornita alcuna prova circa lo stato di difficoltà economica della società o la sproporzione in concreto tra la prestazione dell’usuraio e gli interessi (o altri vantaggi o compensi) corrisposti dalla vittima, elementi costitutivi di tale fattispecie.
La pronuncia della Corte d’Appello di Roma, rigettando integralmente l’appello proposto dalla correntista, offre allora un importante monito sulla gestione dei contenziosi bancari. Sottolinea come un accordo di “pace” con la banca, se formulato come una transazione con reciproche concessioni e chiare clausole di rinuncia, assume un valore definitivo e vincolante.
In definitiva, la sentenza ribadisce che l’autonomia negoziale delle parti, quando si esprime in un contratto di transazione valido, prevale sulla possibilità di rimettere in discussione il passato, cristallizzando l’assetto di interessi così come definito nell’accordo.
05.06.2026