Il Tribunale di Verona ha, recentemente, affrontato il tema della nullità della clausola determinativa del TAEG pattuito in un contratto di mutuo sottoscritto contestualmente ad una polizza assicurativa a garanzia del credito.
Il Giudice ha ritenuto, preliminarmente, di dover verificare la sussistenza o meno di un “rapporto di connessione particolarmente elevato” tra il contratto di mutuo e la polizza assicurativa che consenta di ritenere pienamente soddisfatto l’interesse del finanziatore alla conservazione delle originarie condizioni patrimoniali e finanziarie del debitore ed al contenimento del rischio della sua insolvenza.
L’onere della prova è posto in capo al consumatore il quale deve provare che la polizza ha funzione genetica di copertura del credito e che vi è connessione genetica e funzionale tra il contratto di finanziamento ed il contratto assicurativo.
Il Giudice prosegue la propria disamina rilevando come il tenore letterale dell’art. 124 T.U.B. induca a ritenere che la nullità della clausola determinativa del tasso si riscontri solo in ipotesi di assenza della stessa o di una sua nullità nelle fattispecie espressamente contemplate dalla disciplina, non anche in caso di difformità fra tenore della clausola e condizioni effettivamente praticate (TAEG c.d. “erroneo”).
In tal caso, qualora fosse provato che la difformità avrebbe indotto il cliente a non contrarre, causando a costui un danno, potrebbe eventualmente fondarsi una mera azione risarcitoria.
Il Giudicante ritiene che l’eventuale indicazione erronea contenuta nel contratto rispetto al valore effettivo del TAEG comprensivo dei costi di assicurazione non comporta l’automatica sostituzione ex art. 117 TUB, in quanto si tratta di difformità non incidente sull’onerosità complessiva del finanziamento, che è comunque agevolmente ricavabile dalle voci di costo menzionate in contratto.
Tale tesi risulta conforme con il principio di diritto sostenuto dalla Suprema Corte (Cass. Civ., sentenza n. 39169/2021) sulla scorta della quale: “In tema di contratti bancari, l’indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l’erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”.
All’esito del giudizio, l’opposizione è stata integralmente rigettata con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.