Essere segnalati in CRIF può creare panico immediato, soprattutto quando si è solo garanti e non debitori. Ma una recente sentenza della Corte d’Appello di Roma ribalta alcuni luoghi comuni e definisce con precisione cosa è davvero lecito fare per le banche.
La vicenda trae origine dall’impugnazione di un provvedimento del Tribunale di Tivoli – già commentato su IusLetter – con cui era stata respinta la richiesta di cancellazione di una segnalazione CRIF riferita al garante di un mutuo ipotecario. L’appellante lamentava l’illegittimità della segnalazione sostenendo, da un lato, di non aver ricevuto il preavviso prescritto dall’art. 125 TUB e, dall’altro, che la banca avrebbe dovuto procedere alla cancellazione ai sensi dell’art. 8-bis L. 106/2011, poiché i debitori avevano poi regolarizzato i ritardi. A suo dire, la presenza della segnalazione lo avrebbe ingiustamente qualificato come “cattivo pagatore”, compromettendo l’accesso a un nuovo finanziamento.
La Corte ha tuttavia chiarito che l’art. 125 TUB si applica esclusivamente al credito al consumo e che il mutuo ipotecario, ai sensi dell’art. 122 TUB, ne è espressamente escluso. Inoltre, ha ricordato che l’estensione delle tutele previste dall’art. 125 ai casi di valutazione del merito creditizio per il credito immobiliare deriva dal D.Lgs. 72/2016, che ha introdotto nel TUB il capo I-bis (art. 120-undecies). Tale disciplina, però, non può trovare applicazione nella fattispecie esaminata, poiché si tratta di una modifica sostanziale intervenuta molto tempo dopo la stipula del contratto cui si riferivano gli inadempimenti contestati ai debitori principali. Ne deriva che l’istituto di credito non era tenuto a inviare alcuna preventiva comunicazione al garante.
La Corte ha inoltre evidenziato che la segnalazione non riguardava un suo inadempimento, ma semplicemente il suo ruolo di garante, senza alcuna connotazione negativa, e che non era stato provato alcun danno concreto né un rifiuto di finanziamento causato dalla segnalazione.
È stata esclusa anche l’applicabilità dell’art. 8-bis L. 106/2011, invocato dall’appellante per ottenere la cancellazione automatica della prima segnalazione negativa. Tale disposizione non risultava utilizzabile, sia perché i ritardi erano due e non uno soltanto, sia perché il soggetto segnalato non era il debitore principale. Alla luce di tali considerazioni, la Corte d’Appello ha rigettato integralmente il gravame, confermando la decisione del Tribunale, condannando l’appellante al pagamento delle spese di lite e disponendo il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13 DPR 115/2002.
La pronuncia ribadisce dunque alcuni punti fermi: il garante può essere legittimamente segnalato anche in assenza di preavviso quando si tratta di un mutuo ipotecario; la mera presenza del nominativo in CRIF non implica automaticamente una valutazione negativa; e la cancellazione automatica non trova applicazione quando i ritardi sono più di uno o quando il soggetto segnalato non è l’effettivo debitore.
Una decisione che contribuisce a delineare con maggiore chiarezza l’ambito di legittimità delle segnalazioni nelle banche dati creditizie, offrendo indicazioni utili tanto agli operatori del settore quanto ai consumatori.
20.01.2026