La responsabilità per illegittima segnalazione in Centrale Rischi deve essere provata da chi lamenta di aver patito un pregiudizio.
Come chiarito dal Tribunale di Teramo con la sentenza oggetto di esame, l’asserita erroneità della segnalazione è riconducibile all’ipotesi di responsabilità aquiliana, come delineata dall’art. 2043 c.c. Pertanto, chi chiede il risarcimento dei danni per essere stato indebitamente segnalato in Centrale Rischi deve dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano, ossia la condotta, l’elemento psicologico, il danno ingiusto e il nesso causale. In mancanza della prova di anche uno solo di tali presupposti, la domanda di risarcimento deve essere rigettata senza necessità di accertare l’esistenza degli altri.
Nel caso di specie, all’esito dell’istruttoria svolta, il Tribunale ha rilevato di non poter ascrivere alcun comportamento illecito alla banca convenuta, mancando tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana: “Nello specifico, deve anzitutto rammentarsi che il diritto al risarcimento del danno presuppone l’illiceità del comportamento attuato dal soggetto in tesi tenuto al ristoro del nocumento prodotto. Nel caso di specie, non è dato comprendere da che cosa discenda l’illegittimità della segnalazione”.
Il Giudice ha altresì colto l’occasione per ricordare che la liceità di una segnalazione in Centrale Rischi deve essere valutata con riguardo al momento in cui è stata effettuata. Sul punto in sentenza si legge: “Orbene, i giudici di legittimità hanno chiarito che per stabilire se una banca abbia correttamente o meno segnalato alla Centrale dei Rischi l’inadempimento d’una obbligazione del cliente, non è sufficiente valutare ex post se, all’esito del giudizio tra banca e cliente, le eccezioni da questi frapposte all’adempimento dei propri obblighi si siano rivelate infondate; è necessario invece stabilire, con valutazione ex ante, se al momento in cui il cliente ha rifiutato l’adempimento delle proprie obbligazioni i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati, e prospettati in buona fede. L’onere della relativa prova grava su chi domanda il risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi (v. Cass., Sez. III, sent. n. 3139 del 9.2.2021)”.
In ogni caso, anche nell’ipotesi di errata segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, chi agisce in giudizio per il risarcimento del danno è tenuto a dimostrare, sia l’effettiva ricorrenza di un pregiudizio, sia l’esistenza di un nesso di causalità con la condotta illecita. Infatti, “l’accertamento del danno causato dalla lesione del credito commerciale esige l’accertamento sia del nesso causale tra la condotta illecita e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità di accesso al credito, sia del nesso causale tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell’andamento economico del soggetto danneggiato. Per l’accertamento del secondo nesso è decisivo l’esame circa le pregresse condizioni economiche e patrimoniali della società che assume di essere stata danneggiata (v. Cass. civile, Sez. VI, sent. n. 13264 dell’1.7.2020)”.
Il Tribunale di Teramo, pertanto, rilevato che nel caso esaminato parte attrice non aveva provato né l’illiceità della segnalazione, né la ricorrenza di un pregiudizio ascrivibile ad un comportamento indebito della banca convenuta, ha rigettato integralmente le domande avanzate.