07.06.2024 Icon

Se manca l’accessorietà, è contratto autonomo

Con una recente pronuncia il Tribunale di Isernia ha confermato un decreto ingiuntivo ottenuto da una Banca ed opposto dai garanti, operando una qualificazione della garanzia prestata dagli attori quale contratto autonomo di garanzia.

Ed invero, tra le eccezioni proposte, vi era la presunta estinzione della fideiussione prestata dagli opponenti per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.

Il Tribunale, nel decidere sull’eccezione di cui sopra, ha ritenuto necessario soffermarsi sulla natura giuridica del contratto di garanzia sottoscritto, qualificandolo invece quale contratto autonomo di garanzia.

Questi gli aspetti che il Giudice ha ritenuto dirimenti per giungere a tale conclusione: (i)  “la garanzia oggetto di causa rispetta i dettami di cui all’ art. 1938 c.c., (ii) è previsto un importo massimo garantito (iii) il contratto “contiene il riferimento, relativamente all’oggetto della garanzia, a tutte le obbligazioni del debitore principale verso la Banca” (iv) presenta clausole che rendono “evidente la non accessorietà dell’obbligazione assunta dai garanti con la sottoscrizione del contratto rispetto ai rapporti garantiti”.

E’ proprio su tale qualificazione che il Tribunale fonda la propria decisione e il conseguente rigetto dell’opposizione proposta dai debitori, in aderenza a principi di recente confermati dalla Suprema Corte.

Difatti, il “carattere fondamentale del contratto autonomo di garanzia, che vale a distinguerlo dalla fideiussione, è l’assenza dell’elemento dell’accessorietà, consistente nel fatto che il garante non può opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, salva la facoltà di eccepire l’avvenuto soddisfacimento del creditore ovvero la mancanza di causa in quanto l’obbligazione principale, appunto, non è sorta o è nulla” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 20/03/2024, n. 7420).

Pertanto, avendo la Banca nel corso del procedimento dimostrato di aver adempiuto agli oneri su di essa incombenti, sollecitando il pagamento dell’importo garantito attraverso l’invio di diffide stragiudiziali, la stessa non poteva ritenersi decaduta dal diritto di pretendere il pagamento degli importi di cui al decreto ingiuntivo opposto.

Ciò è ancora più vero dal momento che “in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a prima richiesta”, … deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l’adempimento subordinato all’esercizio di un’azione in giudizio” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 26/09/2017, n. 22346, rv. 645736-01)”.

Da qui la conclusione del Tribunale: “pertanto, avendo la banca provato la richiesta di pagamento in via stragiudiziale nei confronti della società garantita, è stato assicurato il rispetto dell’art. 1957 c.c. In ogni caso la qualificazione del rapporto in esame come contratto autonomo di garanzia inibisce alle opponenti la possibilità di sollevare le eccezioni dipendenti dal rapporto principale. In sintesi, dalla natura del contratto discende la non opponibilità delle eccezioni, dunque il rigetto dell’opposizione”.

Autore Tommaso Liquori

Trainee

Milano

t.liquori@lascalaw.com

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