La Corte d’Appello di Venezia afferma tre motivi che portano a disattendere le pronuce di legittimità in relazione all’applicazione del saldo banca per la verifica della natura solutoria delle rimesse.
La Corte d’Appello di Venezia – chiamata a rispondere sulla nota questione se la verifica sulla natura solutoria delle rimesse vada condotta in base alle risultanze degli estratti conto “saldo banca” oppure in base al saldo depurato di tutti gli addebiti illegittimi “saldo rettificato” conformemente all’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9141 del 19.5.2020, predilige l’applicazione del metodo “saldo banca”.
Il Collegio veneto, dando continuità a sue precedenti sentenze (sentenza n. 1662/21, pubblicata il 7/6/21 e sentenza n. 232/23 pubblicata il 01/02/23) evidenzia come la rideterminazione del saldo del conto corrente costituisce l’operazione che consente di dare risposta alla domanda di ripetizione del correntista e opera su un piano diverso e contrapposto rispetto alla individuazione delle rimesse solutorie finalizzata alla verifica dell’incidenza della prescrizione eccepita dalla banca sul credito restitutorio. Una cosa, difatti, è la ricostruzione del corretto andamento del conto con la determinazione del saldo di diritto, ossia del saldo depurato da tutte le poste illegittime, con obbligo di restituzione, da parte della Banca, delle somme illegittimamente trattenute, altro è l’accertamento dei versamenti coperti da prescrizione, accertamento che presuppone necessariamente le indebite annotazioni effettuate dall’istituto di credito.
La Corte afferma quindi che il metodo “saldo banca” è da preferire per tre motivi. Il primo, di carattere temporale, attiene alla circostanza in forza della quale, assumere quale saldo iniziale un importo già depurato dagli addebiti illegittimi, comporta una riscrittura a posteriori dell’andamento del conto corrente attraverso, cioè, la modifica di un dato fattuale rappresentato dalle annotazioni eseguite dalla Banca nel tempo e che avevano generato l’indebito. Un secondo motivo attiene, invece, all’istituto della prescrizione: infatti, optando per la soluzione contraria del “saldo rettificato”, finirebbe per essere elusa la funzione dell’istituto della prescrizione con l’intangibilità delle somme versate, ancorché illegittimamente, in un determinato periodo. Un ulteriore motivo riguarda, infine, l’effetto estintivo che finirebbe, peraltro, per essere vanificato dal venir meno del carattere indebito dei pagamenti sulla base di annotazioni contabili che, al momento dei versamenti, non esistevano.
La Corte conclude affermando: “La maggioritaria giurisprudenza di merito ha difatti sottolineato come assumere quale saldo iniziale un importo già epurato dagli addebiti illegittimi, e relativi al periodo precedente, verrebbe a vanificare l’effetto della prescrizione e “la rimessa diverrebbe pagamento per le annotazioni stesse che hanno fatto lievitare il saldo in extra fido” finendo per essere impiegata in pagamento delle stesse annotazioni”. A tale orientamento il Collegio, pur consapevole delle citate pronunce del giudice di legittimità nn.9141/20 e 3858/21, intende dar seguito.”.