L’art. 25 – bis t.u.f., introdotto dall’art. 11, terzo comma, l. 28 dicembre 2005, n. 262, deve essere coordinato con il potere della Consob di prevedere, con regolamento, la forma dei contratti.
Nel caso di specie, parte ricorrente eccepiva l’erroneità della sentenza impugnata, per aver ritenuto che la normativa di riferimento vigente al momento della sottoscrizione delle polizze assicurative oggetto di causa imponesse agli intermediari collocatori delle stesse la previa conclusione per iscritto di un contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento.
I giudici di legittimità hanno premesso che l’art. 25 – bis t.u.f., applicabile al caso esaminato ratione temporis, ha esteso gli obblighi di forma per la conclusione dei contratti anche ai servizi di investimento, alla sottoscrizione e al collocamento dei prodotti finanziari emessi dalle banche, nonché, in quanto compatibili, dalle imprese di assicurazione. Più precisamente, tale norma ha esteso l’applicabilità degli artt. 21 e 23 t.u.f., in quanto compatibili.
Ora, l’art. 23 t.u.f. stabilisce che “I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La CONSOB, sentita la Banca d’Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo“.
Dunque, afferma la Corte, “l’inserimento del requisito formale per la conclusione dei contratti di servizi di investimento alla sottoscrizione e al collocamento dei prodotti finanziari emessi dalle assicurazioni mediante richiamo all’art. 23 t.u.f. comporta che tale ultima disposizione normativa trova applicazione a tali contratti nei limiti dalla stessa previsti; da ciò consegue che anche con riferimenti ai contratti in esame la Consob può prevedere con regolamento che gli stessi possano o debbano essere stipulati in altra forma”.
Ebbene, la Consob con Regolamento n. 11522 del 1998, all’art. 30, terzo comma, aveva escluso il requisito della forma scritta relativamente alla prestazione dei servizi di collocamento dei prodotti finanziari emessi dalle banche. Successivamente, con modifica del Regolamento operata con la delibera del 30 maggio 2007, n. 15691, non aveva modificato la disposizione in esame, mantenendo l’esclusione del requisito della forma scritta per la prestazione dei servizi di collocamento dei prodotti finanziari.
Pertanto, “la normativa vigente all’epoca dei fatti esentava gli intermediari che prestavano il servizio di collocamento dei prodotti finanziari – fossero essi emessi dalle banche o dalle imprese di assicurazione – dall’obbligo di concludere con l’investitore per iscritto un contratto quadro per la prestazione del servizio”.
La Suprema Corte ha, di conseguenza, accolto il ricorso, evidenziando che – anche con riferimenti ai contratti esaminati (relativi a prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione) – la Consob può prevedere con regolamento che gli stessi possano o debbano essere stipulati in altra forma diversa da quella scritta, come avvenuto nel caso rimesso all’esame dei giudici di legittimità.