La prova della cessione del credito può essere conseguita mediante elementi presuntivi, quali ad esempio la disponibilità del titolo, la dichiarazione di parte cedente, le scritture contabili
Nell’ambito di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Terni così si pronunciava, rigettando la contestazione di parte opponente relativa alla carenza di legittimazione ad agire della società cessionaria.
Nello specifico, il debitore riteneva che la legittimazione ad agire non fosse sufficientemente provata, in quanto la cessionaria non aveva depositato in giudizio il contratto di cessione, non essendo sufficiente – a tal fine – la produzione dell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Al contrario, sul punto, il Tribunale di Terni – richiamando il recente orientamento della Suprema Corte – ha ritenuto che la prova dell’esistenza di un contratto di cessione nonché l’inclusione della pretesa creditoria nell’operazione di cessione in blocco – non essendo soggetta a particolari vincoli di forma – può esser dimostrata con qualunque mezzo di prova, anche indiziario e soggetto ad una libera valutazione del giudice (cfr. in senso conforme Cass. Civ. sez. III, 18 maggio 2023, n.17944).
Tra gli elementi presuntivi, a titolo esemplificativo, rientrano la dichiarazione della parte cedente e la disponibilità della società cessionaria del titolo.
Invero, sotto quest’ultimo profilo, il Tribunale di Terni osserva come “il relativo possesso [del titolo] non si giustifica se non postulando l’avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione”(cfr. in senso conforme ex multis Corte d’ Appello di Milano, 24 gennaio 2024 n.220; Corte d’Appello di Perugia 30 maggio 2024, n.386).
Nel caso di specie, il Tribunale pertanto, ha rigettato il motivo di opposizione in quanto “ sussistono elementi gravi, precisi e concordanti idonei ad essere valorizzati nell’ambito della presunzione ex art. 2729 c.c., tenuto conto della sussumibilità della fattispecie negli elementi presi in considerazione dall’avviso pubblicato in GU, dal possesso dei titoli in capo alla cessionaria, dalla produzione dell’estratto conto predisposto dalla cedente ex art. 50 TUB e di quello contenente le movimentazioni intervenute sul conto corrente, di documentazione comprovante l’erogazione della somma alla debitrice principale e, infine, della dichiarazione della cedente, trattandosi di elementi tutti la cui disponibilità si giustifica solamente in ragione della titolarità del rapporto controverso”.