La Corte d’Appello di Venezia affronta il conflitto (ipotetico?) tra il principio dell’onere della prova ed il principio della vicinanza della prova.
Con la sentenza n. 226/2023 del 1° febbraio 2023, la Corte d’Appello di Venezia ha ritenuto che il correntista non possa invocare a proprio favore il principio di vicinanza della prova, qualora al pari dell’Istituto di Credito, abbia la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione.
Nel caso di specie, attesa una lacuna probatoria accertata dalla CTU svolta nel primo grado, la quale aveva verificato una produzione di estratti conto non esaustivi da parte del correntista, quest’ultimo in sede di appello faceva istanza di emissione di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della banca. Chiedeva, inoltre, di poter ricorrere a strumenti alternativi atti a ricostruire le movimentazioni intercorse in relazione ai periodi non documentati, sulla scorta del c.d. “principio di vicinanza della prova”.
La Corte veneziana, rigettando tali richieste, ha invece rammentato che, per la rideterminazione del saldo in conto corrente bancario, è il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito a dover fornire la prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi essendo, altresì, gravato dell’onere di produrre l’intera serie degli estratti conto.
In tale direzione, la Corte precisa che, come già affermato dalla Cassazione con sentenza n. 33009 del 2019, il correntista non può invocare il “principio di vicinanza della prova” al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione.
La sentenza prosegue poi confermando che, per la determinazione del saldo del conto, non sono sufficienti gli estratti conto scalari in quanto essi rappresentano soltanto i conteggi degli interessi attivi e passivi ma non consentono, di per sé, di individuare le operazioni che hanno determinato le annotazioni degli interessi e di ricostruire, in siffatto modo, esattamente tutti i movimenti effettuati nell’arco del tempo.
Per l’effetto, le richieste di ricalcolo del correntista/appellante sono state rigettate in quanto infondate.