Con la sentenza n. 966/2023 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto interviene nuovamente nella nota tematica della prescrizione decennale, unita alla verifica della decorrenza del pagamento dell’ultima rata, alla luce della recente ordinanza n. 4232/2023 della Corte di Cassazione
Il Tribunale siciliano ribadisce il concetto che il dovere di restituzione della somma ricevuta tramite mutuo è differito nel tempo, sicché il mutuo acquista carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito costituiscono l’adempimento frazionato di un’unica obbligazione.
La sentenza in commento riprende un consolidato orientamento giurisprudenziale, che vedeva da ultimo espresso tale assunto nella recente ordinanza n. 4232/2023 della Corte di Cassazione, già commentata su Iusletter con l’articolo del 21 Febbraio 2023.
Secondo l’arresto in esame, quindi, il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di mutuo e non sono individuabili tante prescrizioni quante sono le rate, ma un unico termine di prescrizione decennale, che decorre dalla scadenza scadenza dell’ultima rata. Per questo motivo, poiché nel caso in esame non risultava dalla documentazione versata in atti che le rate del mutuo fossero state totalmente versate, il Giudice ha affermato che la prescrizione decennale invocata da parte opponente, non poteva dirsi maturata, così come non poteva dirsi estinto il debito contratto per non aver, come detto, la stessa parte opponente completato il pagamento delle somme erogatele.
Per l’effetto, l’eccezione di prescrizione, con termine decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto, è stata rigettata.