Tribunale Bari, 13 febbraio 2025, n. 544
Il cliente sopporta integralmente il danno derivante da una frode informatica, qualora abbia tenuto un comportamento incauto e reticente.
Il giudizio in esame trae origine da alcuni bonifici in favore di terzi riscontrati dal ricorrente sul proprio conto corrente, asseritamente non disposti dal medesimo.
Il medesimo, pertanto, affermando di aver sempre conservato con cura i codici per l’accesso al sistema di home banking, conveniva in causa la propria banca, ritenendola esclusiva responsabile degli illeciti, per non aver predisposto tutte le misure di sicurezza necessarie a prevenire eventuali frodi.
Il Tribunale di Bari ha dapprima ricordato che la banca non risponde del danno patito dal cliente, solo qualora dimostri che il fatto sia attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo.
Quindi, esaminata la fattispecie, il Giudice ha rilevato che lo stesso attore aveva riconosciuto che il cellulare corrispondente al numero indicato in contratto ed utilizzato per l’accesso all’home banking si era bloccato il giorno precedente l’esecuzione dei primi bonifici contestati, tanto che un paio di giorni dopo il cliente decideva di cambiare operatore e di modificare il numero di telefono, senza avvisare la Banca.
Ebbene, tale comportamento “evidenzia il colpevole ritardo con cui l’odierno attore ha posto in essere quei comportamenti necessari tanto ad evitare l’eventuale danno, quanto a mettere la banca nelle condizioni di intervenire”. Infatti, la denuncia della truffa subita veniva sporta solo cinque giorni dopo rispetto all’esecuzione dei bonifici, tacendo la circostanza del blocco del telefono e del cambio di operatore; addirittura, solo sei giorni dopo i fatti, il cliente si recava in banca per disconoscere le operazioni, sempre tacendo la circostanza del blocco del telefono e, dunque, della mancata disponibilità delle credenziali di accesso all’home banking.
Ne consegue che “Nel caso di specie, il comportamento tenuto dall’attore può certamente definirsi incauto, nella misura in cui lo stesso non ha tempestivamente informato la banca, com’era suo preciso onere ed ha, peraltro, taciuto sia alla convenuta sia nella denuncia sporta ai Carabinieri della stazione di Altamura, di aver di fatto, già diversi giorni prima, perso le credenziali, o comunque una di queste rappresentata dal cellulare certificato”. Ciò anche in spregio a quanto pattuito nel contratto sottoscritto con la Banca, secondo il quale l’utente, in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita o in generale di uso non autorizzato delle Credenziali o del Dispositivo, “deve darne tempestiva comunicazione alla filiale di una banca del Gruppo presso cui sia aperto uno dei Rapporti, personalmente o con lettera, o al numero telefonico indicato nella Guida ai Servizi”.
La domanda di risarcimento, pertanto, è stata integralmente rigettata.