14.11.2023 Icon

Opposizione a decreto ingiuntivo e abusività delle clausole

Il Tribunale di Como è intervenuto sulla tematica relativa alla possibilità di opporre tardivamente ex art. 650 c.p.c. un decreto ingiuntivo, a seguito del noto intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 9479 del 6 aprile 2023.

Il Tribunale, in una delle prime decisioni sul punto, dopo aver analizzato il principio di diritto enunciato dalla Cassazione a Sezioni Unite, nonché i principi delle quattro sentenze gemelle del 17.5.2022 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), si è così pronunciato: “In altri termini, ove l’opposizione non sia  stata proposta per ragioni di caso fortuito o forza maggiore, pertanto non imputabili all’ingiunto, spetterebbe al Giudice l’esame d’ufficio della natura abusiva di una clausola contrattuale ma ove invece – come nel caso in esame – il debitore opponente abbia avuto contezza della circostanza, tanto da proporre opposizione, l’effettività della tutela che CGUE e Sezioni Unite riconoscono quale garanzia da riconoscere al consumatore e che consente l’opposizione tardiva non deve essere assicurata approntando lo strumento oppositivo, essendo imputabile unicamente all’opponente, che colpevolmente ha tardato nell’opposizione, la mancata tutela dei propri diritti.”.

Nel caso di specie, il debitore ingiunto aveva opposto un decreto ingiuntivo tardivamente, eccependo il superamento del tasso soglia degli interessi corrispettivi pattuiti. Il Giudice adito si è, dunque, interrogato se la riscontrata tardività dell’opposizione, con la sua conseguente inammissibilità, precluda ogni altra valutazione, seppur in presenza di controversia vertente sulle clausole di un contratto stipulato con un consumatore.

Ebbene, il Tribunale afferma che, nell’ipotesi di tardiva opposizione, deve ritenersi precluso il controllo d’ufficio circa la  possibile abusività di una clausola di un contratto stipulato da un consumatore, non sussistendo, in ragione dell’avvenuta presentazione di opposizione al decreto ingiuntivo, una condizione di debolezza da tutelare alla luce del principio di effettività, ossia l’unico principio ritenuto dalla giurisprudenza  in grado di giustificare la disapplicazione delle norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata.

Pertanto il Tribunale, nel rigettare l’opposizione proposta dal consumatore, conclude affermando che: “Per le ragioni che precedono alla pronuncia di inammissibilità dell’opposizione per tardività della stessa non sussumibile nelle ipotesi di caso fortuito e forza maggiore non deve seguire l’esame d’ufficio da parte del Giudice dell’eventuale carattere abusivo della clausola applicativa di tali interesse presente nel contratto di finanziamento”.

Autore Guido Giacomelli

Associate

Vicenza

g.giacomelli@lascalaw.com

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