Il Tribunale di Napoli Nord, con la recente sentenza n. 1366/2024 del 12 marzo 2024, ha affermato che l’estratto ex articolo 50 T.U.B. ha piena valenza probatoria anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il caso riguarda un’opposizione a decreto ingiuntivo nel cui ambito, tra le altre cose, l’attore opponente contestava la validità dell’estratto ex articolo 50 T.U.B. in relazione ad un credito derivante dalla sottoscrizione di un contratto di mutuo; si costituiva in causa l’istituto di credito, sottolineando di aver fornito piena prova del proprio credito in quanto l’estratto riportava analiticamente tutte le voci che avevano caratterizzato il rapporto intercorso.
L’opponente eccepiva la mancanza di valore probatorio dell’estratto ex articolo 50 T.U.B. prodotto dall’istituto di credito in sede monitoria, muovendo “dall’equivoco di fondo che questa certificazione contabile sia assimilabile, sul piano probatorio, agli estratti conto periodici imposti per la prova del saldo passivo di conto corrente, la cui carenza condiziona la prova stessa della esistenza del credito della banca”.
Tuttavia, il Tribunale di Napoli Nord, sul punto, ha specificato che: “In realtà, l’onere probatorio gravante sul mutuante prescinde dalla produzione dell’estratto conto certificato ai sensi dell’art. 50 t.u.b. La ratio di questa norma trae origine dalla necessità di ricavare la prova del saldo negativo del conto corrente che la banca intende azionare in via monitoria in danno del correntista, in relazione ad un rapporto che per definizione è “aperto” e suscettibile di variegate vicende negoziali, ma tali esigenze non si ravvisano nei contratti di mutuo, che sono contratti reali e, dunque, si perfezionano con l’erogazione della somma danaro, della cui prova è onerato il creditore (Tribunale Lecce, 09/03/2020, n.764; Tribunale Patti, 15/09/2021, n.675; Tribunale Brindisi, 22/12/2021, n.1699).
La prova dell’attendibilità o meno dell’estratto contabile non spetta dunque al mutuante, quanto al mutuatario. L’esibizione della certificazione ex art. 50 t.u.b. infatti non esonera comunque il debitore dalla prova dei fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa, nel rispetto della tradizionale regola di riparto degli oneri probatori, e di aver adempiuto alla obbligazione restitutoria mediante corresponsione, in tutto o in parte, della somma data a mutuo, dimostrando i pagamenti intervenuti o una diversa quantificazione degli importi, per essere gli stessi non dovuti o già corrisposti.”.
Poiché nel caso di specie l’opponente si era limitato a generiche contestazioni sul valore dell’estratto certificato e non aveva mai contestato né l’erogazione delle somme, né di aver dato parziale esecuzione al contratto, né, infine, la contabilizzazione delle voci analiticamente annotate e riportate nell’estratto, il giudice ha ritenuto validamente provato il credito oggetto dell’ingiunzione di pagamento.
Pertanto, ritenute infondate anche le ulteriori eccezioni, il Tribunale di Napoli Nord ha rigettato l’opposizione promossa da parte debitrice, confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando altresì l’opponente al pagamento delle spese di lite.