15.12.2023 Icon

Mancato assolvimento dell’onere della prova? Fideiussione salva

La Corte d’Appello di Venezia si è recentemente pronunciata in merito all’ammissibilità dell’eccezione di nullità della fideiussione omnibus in sede di appello.

Il caso riguarda un appello proposto da un fideiussore avverso una sentenza di primo grado che confermava il decreto ingiuntivo opposto; il fideiussore, solo con la comparsa conclusionale in appello, lamentava una presunta nullità della fideiussione sottoscritta.

La Banca appellata dichiarava di non accettare il contraddittorio sulla nuova domanda proposta da controparte, eccependo in ogni caso l’infondatezza dell’eccezione avversaria.

Sul punto, la Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 2122/2023 del 26 ottobre 2023 ha rilevato che: “la quaestio nullitatis posta dalla Todesco in comparsa conclusionale di appello, pur astrattamente proponibile al di là delle preclusioni ormai maturatesi, obbligherebbe la Corte a rilevarne l’eventuale fondatezza, previa applicazione del disposto di cui all’art. 101, secondo comma, cpc, a condizione che, i fatti costitutivi del vizio negoziale fossero stati già tempestivamente allegati, onde legittimare una decisione fondata su quegli stessi fatti e soltanto su quelli, non essendo più consentito al giudice di appello alcun accertamento fattuale (v. Cass. 20713/23)”.

La Corte, quindi, ha posto rilievo alla mancanza di allegazione e produzione da parte del fideiussore di quanto necessario al fine di valutare la fondatezza dell’eccezione, specificando che “la valutazione dell’incidenza della nullità parziale della fideiussione in esame, con conseguente rilievo officioso del vizio previa instaurazione del contraddittorio, è preclusa dalla mancata allegazione e produzione di quanto necessario a quel fine, posto che una eccezione di nullità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo purché i fatti costitutivi siano stati ritualmente e tempestivamente allegati dalle parti.

La rilevabilità d’ufficio delle nullità contrattuali, alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. SU n. 26242/2014), è pur sempre possibile nel giudizio di appello ed in quello di cassazione ma nel rispetto delle regole generali del processo civile. Pertanto, qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d’ufficio a tali accertamenti, posto che la rilevabilità officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati (cfr. Cass. 20713/23).

E, nel caso in esame, va dichiarata l’inammissibilità della questione sul rilievo che l’accertamento sulla fondatezza o meno dell’eccezione di nullità (proposta in appello in comparsa conclusionale e, come tale, eccezione in senso lato anche al di là dei limiti e delle preclusioni processuali ormai maturate) si fonda su circostanze di fatto o documenti che le parti avrebbero dovuto introdurre fin dal primo grado (ad esempio, modello ABI, provvedimento n. 55 Banca d’Italia, etc.)”.

La Corte d’Appello di Venezia ha, pertanto, ribadito l’impossibilità di procedere d’ufficio all’accertamento della validità della fideiussione, essendo tale controllo limitato ai soli motivi di diritto rispetto a fatti già allegati e provati dal fideiussore.

Ritenuti infondati gli ulteriori motivi di appello, la Corte veneziana ha rigettato l’appello proposto e ha confermato la sentenza di primo grado, condannando l’appellante al pagamento delle spese di lite nonché al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

Autore Sara Martinelli

Associate

Vicenza

s.martinelli@lascalaw.com

Desideri approfondire il tema Contratti Bancari ?

Contattaci subito