29.03.2024 Icon

Mancata consegna documenti: nessuna soccombenza virtuale per la Banca

Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. un consumatore agiva verso la propria banca, lamentando la mancata consegna dei documenti relativi a due contratti di finanziamento.

In particolare, il ricorrente premetteva di aver richiesto con comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata la consegna delle copie dei contratti, delle polizze assicurative, dei modelli informativi, nonché degli estratti delle rate pagate e di non aver ricevuto riscontro dall’Istituto, chiedendo che venisse ordinata dal Giudice la consegna oltre al pagamento delle spese di lite.

La Banca si costituiva in giudizio, allegava alla memoria difensiva i documenti richiesti dal ricorrente e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

A supporto della richiesta di compensazione delle spese la resistente rappresentava che l’istanza ai sensi dell’art. 119 IV co. TUB sui documenti era stata effettuata dal cliente non direttamente, ma tramite l’intervento di un’associazione di consumatori che aveva interessato l’ufficio reclami, inoltrando l’istanza ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello istituzionale della Banca.

Tale contegno appariva ingiustificato, atteso che il ricorrente aveva sempre ricevuto riscontri tempestivi dalla Banca a cui, tempo per tempo, si era rivolto per chiedere e, in certi casi, ottenere la sospensione del regolare pagamento delle rate del finanziamento.

In altri termini, la Banca dava conto della non necessità del ricorso alla tutela giurisdizionale, che nel caso di specie avrebbe potuto essere evitata ove la richiesta documentale fosse stata veicolata tramite i consueti canali di comunicazione utilizzati dal ricorrente.

La difesa della resistente è stata condivisa dal Tribunale di Roma che, dopo aver definito la cessazione della materia del contendere quale: “riflesso processuale del venir meno della ragion d’essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio [che] si verifica pertanto qualora sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire, e cioè l’interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto e in modo tale che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (cfr. Cassazione civile, sez. L, 20 marzo 2009, n. 6909; Cassazione civile, sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714). (…)” dichiarava la cessazione della materia del contendere e compensava integralmente le spese di lite sulla scorta delle seguenti considerazioni: “Quanto alle spese del giudizio, va osservato che la resistente ha dedotto che la richiesta documentale è stata inviata all’indirizzo reclami@pec, generalmente non deputato a fornire riscontri sui documenti, va disposta la compensazione integrale delle spese. 

Infatti, nonostante non si possa pretendere che il cliente conosca le modalità di organizzazione, smistamento e gestione delle comunicazioni e dei reclami, né che sia “tenuto (in assenza di un vincolo contrattuale in tal senso) a conoscere e applicare le prassi e le regole interne dell’istituto” (cfr. Tribunale di Milano, sezione VI, 8 marzo 2023), è pur vero che, nel caso in esame, la stessa ricorrente aveva avanzato diverse richieste stragiudiziali alla Banca e inerenti alla possibilità di sospendere il regolare pagamento delle rate del finanziamento (cfr. docc. 2-5 allegati al ricorso): a tali richieste la Banca ha dato sempre riscontro. 

Deve concludersi nel senso che la ricorrente ben poteva utilizzare i conosciuti canali di comunicazione anziché usarne un altro”. 

Autore Francesca Fiorito

Milano - UniQLegal

francesca.fiorito@uniqlegal.it

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