Corte d’Appello di Firenze, 18 febbraio 2025, n. 305
E’ inammissibile l’istanza di esibizione, se relativa a documenti che la parte avrebbe potuto acquisire direttamente.
Questo è il principio a cui è pervenuta la Corte d’Appello di Firenze, all’esito di un giudizio nel quale parte appellante lamentava il fatto che il Giudice di primo grado non avesse dato seguito alla propria richiesta di emissione di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., con riguardo alla documentazione bancaria necessaria alla corretta ricostruzione dei rapporti contrattuali intercorsi con la Banca convenuta.
In particolare, l’appellante – a supporto della propria tesi – richiamava alcune pronunce di merito e di legittimità, secondo le quali l’acquisizione dei documenti bancari può avvenire ai sensi dell’art.210 c.p.c. anche nel corso del giudizio, altresì se la parte interessata non abbia formulato preventivamente in via stragiudiziale istanza ex art.119 T.U.B.
I giudici di secondo grado hanno evidenziato che tale doglianza non tiene conto dell’ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione che, nel coordinare il disposto dell’art.119 T.U.B. con l’art.210 c.p.c., ha stabilito quanto segue: «In tema di conto corrente bancario, la scelta del correntista circa il momento – anteriore all’instaurazione del giudizio da promuoversi contro la banca (con le eventuali conseguenze sull’istanza ex art. 210 cod. proc. civ. se formulata, ricorrendone i presupposti, nel medesimo giudizio) o in pendenza dello stesso – in cui esercitare la facoltà di richiedere all’istituto di credito la consegna di documentazione ex art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, deve tenere conto, necessariamente, al fine del successivo, tempestivo deposito di detta documentazione, oltre che del termine (novanta giorni) spettante alla banca per dare seguito alla ricevuta richiesta, di quello, diverso e prettamente processuale, sancito, per le preclusioni istruttorie, dall’art. 183, comma 6, cod. proc. civ., con le relative conseguenze ove esso rimanga inosservato, fatta salva, tuttavia, in quest’ultima ipotesi, la possibilità di valutare, caso per caso, se la condotta del correntista possa considerarsi meritevole di tutela mediante l’istituto della rimessione in termini (cfr., in particolare, Cass. civ. 12993-23, che ha portato a termine il percorso argomentativo intra-preso da Cass. civ. 24641-21 e da Cass. civ. 23681-22, e che è resa in fattispecie omologa a quella in esame)”.
Nel caso di specie, in primo grado parte attrice aveva avanzato istanza ai sensi dell’art. 119 T.U.B. soltanto in concomitanza con la seconda memoria istruttoria e più precisamente, sette giorni prima della scadenza del termine fissato per il deposito di tale memoria.
Ne consegue, secondo la Corte d’Appello, che non risulta rispettata la cadenza procedimentale richiesta dalla Corte di Cassazione, ovvero: “istanza ex art. 119 TUB (irrilevante se fatta prima del giudizio, com’è buona norma, o nel corso del giudizio); scadenza del termine di novanta giorni previsto da tale disposizione; mancata risposta della banca entro tale termine; istanza di esibizione ex art. 210 cpc presentata nel termine previsto per le preclusioni istruttorie, la cui ammissibilità è condizionata tuttavia al fatto che alla data di proposizione sia già trascorso il termine di novanta giorni assegnato alla banca e sia rimasta inevasa l’istanza ex art.119 TUB”.
Alla luce di quanto precede, i giudici di secondo grado hanno dichiarato di condividere pienamente la decisione del Tribunale, che ha ritenuto di non poter accogliere l’ordine di esibizione in quanto l’istanza ex art. 119 T.U.B. era stata formulata solo in prossimità del termine di scadenza della seconda memoria istruttoria.