La Corte d’Appello di Venezia si pronuncia sulla funzione dell’ISC (o Taeg) e sull’eventuale sostituzione dei tassi negoziali con quelli indicati dall’art. 117 TUB nel contratto di mutuo.
Sempre più frequenti sono gli arresti giurisprudenziali che individuano nell’ISC/TAEG una funzione meramente informativa: ne avevamo già parlato commentando su Iusletter.com una precedente sentenza del Tribunale di Vicenza del 24 novembre 2020, n. 2046, disponibile a questo link.
La conferma ora arriva dalla Corte d’Appello di Venezia con un recente provvedimento di Luglio, nel quale si afferma che: “L’assenza dell’indicazione dell’ISC non determina la nullità del le clausole del contratto di mutuo relative agli interessi, ogniqualvolta – come nel caso di specie – le condizioni economiche del contratto siano state puntualmente determinate dai contraenti.”
La Corte veneziana prosegue poi nel ritenere l’ISC/TAEG non è un tasso o una condizione contrattuale, ma bensì un indicatore sintetico del costo complessivo, con funzione meramente informativa, ritenendo, di conseguenza, non applicabile la previsione di cui all’art. 117, 6° co., TUB.
Ed infatti, l’errata indicazione o l’assenza dell’indicatore consentirebbero al più l’esercizio dell’azione risarcitoria, sempre che fosse allegato e provato dal mutuatario il pregiudizio patrimoniale conseguente alla violazione del principio di trasparenza da parte della banca, con ogni conseguenza in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c.
Per l’effetto, nella vertenza in commento, patrocinata dallo scrivente Studio, la Corte ha ritenuto la piena validità delle clausole sugli interessi del contratto di mutuo, e la conseguente debenza, da parte dei mutuatari, degli interessi contrattualmente pattuiti.