23.09.2022 Icon

L’innegabile rilevanza degli accordi contrattuali

In tema di conto corrente l’importanza dell’accordo negoziale è stata recentemente enfatizzata dal Tribunale di Frosinone, dove il Magistrato ha correttamente accordato rilievo al tenore contrattuale al fine di vagliare la fondatezza o meno delle pretese sollevate in giudizio. 

Il vaglio in ordine alla validità del contratto si è reso indispensabile a fronte della presunta nullità eccepita dagli opponenti sia in punto di asserito difetto di forma scritta, sia con riguardo alla mancata indicazione dell’organo esecutivo della Banca abilitato alla stipulazione del contratto. La questione ha imposto al Giudice di richiamare quanto disposto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. SS.UU Cass.n.898/2018), precisando la non indispensabilità della sottoscrizione apposta dall’Istituto di Credito, potendosi il consenso della Banca desumersi da comportamenti concludenti. Ne discende che, nel documento contrattuale, non soltanto non è necessaria la sottoscrizione della Banca, ma neppure è indispensabile l’indicazione del nominativo della persona munita del potere di concludere il contratto,che, in ogni caso, può essere individuata in base ad altri elementi, quale il codice identificativo comunque riportato nel documento. 

Degno di nota è poi da ritenersi il capo del provvedimento in cui è stato osservato che: “Con deliberazione del 9 febbraio 2000 (adottata in attuazione di quanto previsto dall’art. 25, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 e pubblicata nella G.U. del 22 febbraio 2000, n. 43) il C.I.C.R. ha stabilito le modalità di calcolo degli interessi nei rapporti bancari regolati in conto corrente, prevedendo che: 1) l’accredito e l’addebito degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti e il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità; 2) nell’ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori; 3) il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può produrre interessi se ciò è stato contrattualmente stabilito, ma su tali interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. Alla luce di quanto stabilito dall’art. 2 della deliberazione del C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 si deve quindi ritenere pienamente legittima la capitalizzazione degli interessi pattuita mediante apposite clausole contenute nei contratti stipulati – come nel caso di specie – dopo l’entrata in vigore di tale delibera (cioè a decorrere dal 22 aprile 2000, sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della delibera nella Gazzetta Ufficiale) e nel rispetto di quanto previsto dalla delibera”. Il Tribunale ha, dunque, ritenuto infondate le contestazioni sollevate da controparte in punto di capitalizzazione degli interessi, reputando la stessa pienamente legittima laddove pattuita mediante specifiche clausole contrattuali e, quindi, nel rispetto di quanto disposto dalla delibera Cicr del 09.02.2000 in punto di pari periodicità degli interessi.

Inoltre, il Giudice ha evidenziato il corretto esercizio dello ius variandi da parte della Banca, in quanto la facoltà di modifica delle condizioni contrattuali è avvenuta nel corso del rapporto mediante comunicazioni periodicamente allegate agli estratti conto, garantendo la conoscibilità delle stesse al cliente, ferma restando l’intervenuta sottoscrizione da parte del correntista di un’apposita clausola in tal senso. In ultimo, immeritevole di vaglio è stata reputata la censura avversaria inerente la presunta nullità delle commissioni di massimo scoperto, avendo il Magistrato appurato chenessuna clausola contrattuale prevede il pagamento di siffatta clausola e nessun importo è stato addebitato a tale titolo alla correntista”. Il rilievo del tenore contrattuale risulta, peraltro, imprescindibile anche con riferimento alle valute, da reputarsi legittime laddove la decorrenza dei cd. giorni valuta sia stata espressamente pattuita per iscritto.

Pertanto, sulla scorta delle predette considerazioni, il Tribunale di Frosinone ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo ex adverso avanzata, dichiarando lo stesso definitivamente esecutivo, con contestuale condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite.

Autore Diana Franchetti

Associate

Milano

diana.franchetti@uniqlegal.it

Desideri approfondire il tema Contratti Bancari ?

Contattaci subito