22.09.2023 Icon

L’estratto conto deve essere specificatamente contestato

Una recente sentenza del Tribunale di Milano ribadisce l’efficacia probatoria dell’estratto conto, se non contestato dalla controparte.

Il caso riguarda un’opposizione a decreto ingiuntivo con la quale l’opponente, tra le altre eccezioni, contestava alla banca di non aver dato prova scritta del proprio credito, derivante dal saldo negativo di un conto corrente affidato e dall’inadempimento di un mutuo chirografario.

Invero, l’istituto di credito opposto aveva depositato i documenti contrattuali, debitamente sottoscritti dai debitori opponenti, nonché i relativi estratti conto.

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4783/2023 del 7 giugno 2023, ha ribadito il seguente orientamento, ormai pacifico in giurisprudenza: “una volta che risulti provata la sottoscrizione da parte del correntista/finanziato e che vi sia stata la consegna della scrittura a quest’ultimo, non tempestivamente contestata dalla società opponente, il consenso della banca, ai fini della formazione dell’accordo come anche della prova della formalizzazione per iscritto, può desumersi da comportamenti concludenti, quali appunto la consegna del documento negoziale, la raccolta della firma del cliente e l’esecuzione del contratto, o la produzione in giudizio dei documenti (già sez. unite Cass. sez unite 898/2018 seppur riferendosi ad un caso di contratto di intermediazione finanziaria, ma dettando un principio applicabile anche ai contratti bancari)”.

Più in particolare, con specifico riguardo al rapporto di conto corrente, la società opposta aveva depositato, oltre al contratto di conto corrente, le condizioni applicate al rapporto, le condizioni applicate all’affidamento, l’estratto conto ex articolo 50 T.U.B. nonché gli estratti conto dal 2014 al 2016; parte opponente, poi, dava atto di essere in possesso di tutti gli estratti conto e dei conti scalari dal 2011 al 2019.

Sul punto, il Tribunale di Milano ha specificato che “In tema di rapporti bancari di conto corrente, l’estratto conto che inizi con il saldo negativo di un rapporto precedente non può dirsi incompleto e solo a fronte di una specifica contestazione del correntista, in ordine alla veridicità ed effettiva debenza di quanto dovuto in forza del conto secondario o precedente, scatta l’obbligo della banca di fornire la prova della correttezza della posta negativa di cui trattasi, prova che consiste, di regola, nella produzione degli estratti conto da cui risulti quel saldo iniziale”, riprendendo il principio già espresso dalla Corte di Cassazione, sent. n. 15601/2022.

Infatti, il giudice ha rilevato che parte opponente non aveva mai contestato le risultanze dell’estratto conto, se non per l’applicazione di talune presunte commissioni non pattuite.

Alla luce di tali principi, rigettate le altre eccezioni, il tribunale di Milano ha rideterminato il credito, espungendo i costi per le sole commissioni non pattuite, e ha condannato parte opponente a corrispondere la parte restante del credito alla banca nonché a rifondere le spese di lite.

Autore Sara Martinelli

Associate

Vicenza

s.martinelli@lascalaw.com

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