Il Tribunale di Padova è tornato ad affrontare, in una recente pronuncia, un tema molto dibattuto nel contenzioso di natura bancaria, ossia se la verifica dell’incidenza della prescrizione sulle rimesse solutorie (che intervengano a conto scoperto, o a conto che si trovi extrafido) vada compiuta sul saldo banca ovvero su quello ricalcolato e rettificato.
In merito la Corte di Cassazione, con le sentenze n. 9141 del 19 maggio 2020 e n. 3858 del 15 febbraio 2021, ha stabilito che la verifica, di quali siano le rimesse solutorie che incidono sull’eccezione di prescrizione, deve essere operata non sul saldo banca ma su quello ricalcolato e rettificato. Occorrerebbe in sostanza, previamente, eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo del conto su cui, poi, opererebbero gli effetti della prescrizione.
Il Tribunale di Padova, con un lineare percorso argomentativo, ha espresso dei dubbi sulla condivisibilità della soluzione prospettata dalla Suprema Corte nelle predette pronunce, proprio sulla base dei principi di diritto fatti propri dalle SS.UU. con la sentenza n. 24418 del 2010: “Invero, se le rimesse solutorie sono quelle che hanno lo scopo e l’effetto di determinare uno spostamento patrimoniale in favore della banca, appare chiaro che tale volontà debba essere verificata sulla base delle risultanze del conto quali apparivano dagli estratti conto inviati dall’istituto di credito”.
Il Giudice patavino si è così pronunciato: “Deve infine, ritenersi corretta la verifica effettuata sulla base dei movimenti risultati dagli estratti conto anziché sul saldo rettificato, secondo l’orientamento adottato dall’intestato Tribunale, alla luce della disciplina dell’art. 1422 c.c.. … Pertanto, effettuare dapprima la “depurazione” di tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e verificare poi cosa era pagamento e cosa no, significa porre nel nulla l’eccezione di prescrizione della ripetizione e privare di significato l’inciso di cui all’art. 1422 c.c (cfr. in questo senso anche Corte di Appello di Torino 17/11/2020, nonché Tribunale di Torino 31.12.2020; Tribunale di Treviso 3.6.2020; Tribunale di Padova 11.3.2021; Tribunale di Padova. Nello stesso senso, condivisibilmente, anche Corte di Appello Venezia sentenza 27.5.2021 e sentenza 3.6.2021). Ragioni, queste indicate, che non sono state prese in considerazione da parte delle recenti sentenze della Corte di Cassazione (sentenza n. 9141/2020, n.3858/2021 e successive)”.
Da ultimo, va rilevato che con il saldo rettificato la verifica sulla prescrizione verrebbe svolta su un saldo del conto che non è mai esistito, e verrebbe meno ogni illegittima pretesa, sicché la prescrizione non potrebbe mai operare.
Il Tribunale di Padova ha, quindi, concluso ritenendo che l’unica modalità per poter rideterminare correttamente il saldo di un conto corrente è fare riferimento al c.d. “saldo banca” e quindi agli estratti conto.