Il Tribunale di Spoleto affronta la questione del criterio della specificità dell’eccezione di prescrizione sollevata in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo.
Con la sentenza n. 559/2023 del 19/07/2023 il Tribunale di Spoleto ha ritenuto che il debitore/opponente non possa limitarsi ad eccepire genericamente l’intervenuta prescrizione del diritto di credito dell’Istituto Bancario, ma deve invece allegare e provare il fatto che, permettendo l’esercizio del diritto, avrebbe determinato l’inizio della decorrenza del termine.
Nello specifico, l’arresto in commento ha precisato che, sebbene in punto di prescrizione estintiva l’elemento costitutivo della relativa eccezione è l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell’effetto giuridico ad essa ricollegato, è pur vero che ai sensi degli artt. 167, comma 1, cpc e 2697 cc, comma 2, si impone la specifica e tempestiva presa di posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda: chi solleva un’eccezione deve quindi necessariamente allegare e provare i fatti su cui l’eccezione stessa si fonda.
Di qui, trattandosi di eccezione in senso stretto, essa deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand’anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del Giudice.
In particolare, rispetto alla disciplina di settore, si ritiene che chi contesta l’intervenuta prescrizione abbia l’onere di allegare le circostanze poste a fondamento dell’eccezione di prescrizione, non essendo sufficiente allegare solamente il passaggio del tempo richiesto dalla legge per la prescrizione del diritto ma è necessario altresì, fornire prova del momento dal quale il creditore poteva esigere tale credito, ricavabile dalla disciplina contrattuale che interviene tra le parti.
Proseguendo, il provvedimento, richiamando giurisprudenza costante sulla questione (ex multis: Cass. Civ. Sez. III, 17798/2011, ed in senso conforme Cass. n. 2301/2004), precisa che in ogni caso il pagamento del saldo debitorio di un contratto di finanziamento non può che essere soggetto all’ordinaria prescrizione decennale.
Il Tribunale precisa, infatti, che ai contratti di finanziamento deve essere applicata l’ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. e non la prescrizione breve di cui all”art. 2948 n. 4 c.c. suscettibile di operare solo in riferimento alle obbligazioni periodiche, giacché le rate mensili non sono il corrispettivo di singole prestazioni autonome bensì di un’unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato.