Con la recentissima sentenza n. 1817/2025, pubblicata il 3 marzo 2025 ed emessa all’esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Milano, in merito al difetto di prova della titolarità del credito, ha condiviso l’orientamento di legittimità in virtù del quale «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, abbia anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (così, Cass., ord., 5 novembre 2020 n. 24798; nello stesso senso, già Cass., 2 marzo 2016 n. 4116).
Nel caso di specie, parte opponente soltanto con il deposito della terza memoria istruttoria ha eccepito la carenza di titolarità del diritto di credito azionato in capo alla cessionaria sul presupposto che la produzione dell’avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale non integra una prova sufficiente dell’intervenuta cessione.
In particolare, gli opponenti hanno asserito che tali avvisi non contenevano l’elenco dei crediti ceduti né altri elementi atti ad individuare i crediti con certezza e, quindi, non costituivano prova della pretesa avvenuta cessione del credito oggetto di causa.
Parte opposta ha, quindi, eccepito la tardività della suddetta eccezione, la quale non poteva certo ritenersi mera precisazione della domanda o delle eccezioni sollevate nell’atto introduttivo.
Sul punto, il Tribunale di Milano ha, innanzitutto, chiarito che l’accertamento della titolarità del rapporto dedotto in giudizio attiene al merito della causa e non alla legitimatio ad causam “risolvendosi nell’accertamento di una situazione di fatto favorevole all’accoglimento o al rigetto della pretesa azionata”.
Nel merito, il Giudice, condividendo il superiore orientamento di legittimità, ha respinto le difese avversarie sull’assunto che, in assenza di una specifica e tempestiva contestazione, si può ritenere che gli opponenti abbiano implicitamente riconosciuto l’intervenuta cessione in favore della cessionaria.
A riguardo, la convenuta opposta, richiamando l’orientamento maggioritario -che ritiene che per le cessioni in blocco ex art. 58 Tub sia sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale- già in sede monitoria aveva assolto al proprio onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto della vertenza attraverso la produzione degli avvisi in G.U..
Circostanza, questa, pienamente confermata con la pronuncia in commento.
Invero, il Giudice ha testualmente affermato che “la ricorrente abbia agito, sin dall’instaurazione del giudizio con il deposito del ricorso monitorio, dichiarando di aver acquistato i crediti oggetto di causa in virtù di plurime operazioni di cessione ai sensi della legge n. 130\1999 e dell’art. 58 T.U.B., di cui era stata data pubblicità nella Gazzetta Ufficiale, e l’assenza di specifiche e tempestive contestazioni ad opera degli opponenti in ordine alla inclusione nelle citate cessioni dei crediti originariamente vantati nei loro confronti dalla Banca popolare del Commercio e Industria s.p.a., induce ad affermare che gli opponenti abbiano implicitamente riconosciuto questa circostanza, ossia l’intervenuta cessione in favore della ricorrente, esonerando così la cessionaria dall’onere di integrare ulteriormente la prova documentale della titolarità del credito.”
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha, dunque, dichiarato inammissibile l’eccezione di difetto di prova della titolarità del credito avanzata dalla parte attrice, in quanto certamente tardiva e, per l’effetto, ha confermato il decreto ingiuntivo opposto.