13.06.2023 Icon

La validità del parametro Euribor

La pronuncia in commento offre una dettagliata disamina di tutte le questioni dibattute sul parametro Euribor.

Nello specifico la Corte d’Appello di Milano si è soffermata sull’insussistenza dei presupposti per l’accertamento della nullità del parametro Euribor.

A parere dei Giudici, l’utilizzo di Euribor come indice di riferimento, essendo esplicitamente previsto da un decreto ministeriale emesso in forza di una diposizione legislativa, deve certamente ritenersi legittimo quanto alle modalità della sua determinazione.

L’Euribor, inoltre, è sicuramente determinato, anche se variabile di giorno in giorno, in quanto soggetti esterni al contratto, in particolare Reuter, ogni giorno alle ore 11 pubblicano il corrispondente valore, indicando con precisione aritmetica il tasso. 

Il valore di Euribor è, quindi, sottratto all’arbitrio delle parti, perché, anche nel caso in cui la banca mutuante sia parte del panel group, il tasso è determinato dalla media aritmetica dei tassi di interesse, che un gruppo di almeno dodici banche differenti ritengono possano in quel giorno essere offerti (escludendo le quotazioni risultate più eccentriche); in altre parole, è rappresentativo della tendenza del mercato finanziario nel suo complesso e non già della sola volontà della banca mutuante. 

Quanto all’asserita nullità del parametro per contrarietà alla normativa Antitrust: “Anche ammesso che l’attività delle sette suddette banche, di cui è stata accertata l’illeceità, in quanto costituente violazione della normativa a tutela della concorrenza (dalle menzionate decisioni della Commissione UE emerge che le suddette banche concordavano tra loro, o comunque si comunicavano preventivamente, il tasso di interesse da comunicare per la determinazione di Euribor), abbia provocato una determinazione di Euribor in misura più elevata di ciò che sarebbe accaduto se l’attività illecita non ci fosse stata (circostanza che, però, non risulta per nulla provata), la tesi dell’appellante è infondata. In primo luogo, Euribor è sempre stato pubblicato da Rueter, anche nel periodo in cui si è svolta l’attività illecita delle banche sopra menzionate, quindi il tasso corrispettivo pattuito dalle parti è sempre stato determinabile con riferimento all’indice suddetto. In secondo luogo, anche ritenendo sempre applicabile (quindi anche nella fattispecie in discussione) la tesi secondo cui dalla nullità degli accordi anticoncorrenziali (sancita dagli art. 101 TFUE e dall’art. 2 L. 287/1990) consegue necessariamente anche la nullità dei cd. contratti “a valle”, che costituiscono l’attuazione dell’intesa anticoncorrenziale vietata, la nullità potrebbe colpire solo i contratti “a valle” stipulati dai soggetti che hanno partecipato alle intese o alle pratiche vietate nella misura in cui tali contratti costituiscano attuazione concreta delle suddette intese, ma non può certamente colpire i contratti stipulati da soggetti rimasti del tutto estranei alle suddette intese vietate, dato che i contratti stipulati da tali soggetti, con ogni evidenza, non costituiscono attuazione dell’intesa vietata, a cui gli stessi non hanno partecipato”.

Sulla scorta di tali considerazioni la Corte d’Appello di Milano ha respinto l’appello promosso dal mutuatario, condannandolo al pagamento delle spese di lite in favore della banca mutuante.

Autore Francesca Fiorito

Milano - UniQLegal

francesca.fiorito@uniqlegal.it

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