Il Tribunale di Catania, in una recentissima sentenza, si è pronunciato in merito alla domanda avanzata da un debitore, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che chiedeva la revoca del decreto opposto e la cessazione della materia del contendere in seguito al provvedimento di omologa del piano del consumatore per sovraindebitamento, avente ad oggetto, tra gli altri, il credito per cui era causa.
Il Tribunale, in maniera molto netta, rigettava la domanda avanzata dal debitore opponente facendo ampio richiamo alla normativa di settore sopra richiamata.
In particolare, il giudice così si pronunciava: “per quanto riguarda la procedura di sovraindebitamento … l’inclusione nel piano omologato non esclude l’accertamento del credito, atteso che ai sensi dell’art. 12–ter della L.n. 3/2012: “Dalladata dell’omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.”.
Il Tribunale, dopo aver accertato la fondatezza della pretesa creditoria vantata dalla parte opposta, chiosava affermando che: “Il giudizio di opposizione costituisce un’azione di cognizione ordinaria volta all’accertamento del credito, sicché non sussistono ragioni per revocare il decreto ingiuntivo opposto …”.
In conclusione, il Tribunale adito ha rigettato integralmente l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto.