09.08.2024 Icon

La fideiussione specifica non viola la normativa antitrust

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha affermato due importanti principi, in tema di fideiussioni ed eccezione di nullità per violazione della normativa antitrust, evidenziando che tale eccezione, seppur sollevabile anche in appello, deve essere supportata da idonea prova in primo grado e che non può trovare accoglimento in caso di fideiussione specifica.

Prima di tutto, nella sentenza viene ricordato che le sezioni unite della Corte si sono occupate ampiamente del problema della rilevabilità d’ufficio delle nullità contrattuali (cfr. sentenza 12 dicembre 2014, n. 26242, i cui principi sono stati successivamente ribaditi, tra le altre, da Cassazione n. 19251 del 2018, Cassazione n. 26495 del 2019, Cassazione numero 20170 del 2020 due e Cassazione n. 28377 del 2022). Infatti, “In quella sentenza è stato affermato, tra l’altro, che nel giudizio di appello ed in quello di Cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre la facoltà di procedere ad un siffatto rilievo. Questo principio però deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che l’esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista- per così dire- quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d’ufficio tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cassazione n. 20713 del 2023 e Cassazione nn. 2607, 5038, 5478 e 10712 del 2024)”.

Nel caso in esame, pertanto, è stata condivisa la decisione della Corte d’Appello, che aveva rigettato l’eccezione di nullità per mancanza di idonea prova. Infatti, l’eccezione era stata proposta per la prima volta in secondo grado e, sebbene ammissibile in quanto eccezione in senso lato, poggia su circostanze fattuali che il ricorrente avrebbe dovuto introdurre e chiedere di provare indicandone i mezzi istruttori già in primo grado.

Pertanto, la produzione solo in sede di gravame del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005 non poteva che ritenersi tardiva, non avendo peraltro parte appellante neppure argomentato circa l’impossibilità, alla medesima non imputabile, di produrla in precedenza.

Tanto precisato, la Suprema Corte ha, poi, sottolineato che la fideiussione sottoscritta era una fideiussione specifica, mentre la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema ABI di cui al provvedimento della Banca d’Italia n. 155 del 2005 postula che la fideiussione sia qualificabile come omnibus.

Al riguardo, si segnala che la Cassazione pochi giorni prima aveva già affermato tale principio, con sentenza 1° luglio 2024, n. 10689, nella quale si legge analogamente: “non è possibile ritenere, sempre e solo in relazione al citato provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005, che anche le condizioni delle fideiussioni specifiche siano il frutto d’intesa anticoncorrenziale, per cui in presenza, nella sostanza, di una fideiussione specifica con la quale la garante si è impegnato in solido con la debitrice, per una obbligazione singolarmente determinata, non è ravvisabile alcuna nullità”.

Autore Simona Daminelli

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Milano

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