La “decadenza del creditore dall’obbligazione fideiussoria, ai sensi dell’articolo 1957 c.c., può essere oggetto di deroga convenzionale trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l’assunzione, per il garante del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore”
Tribunale di Sciacca sentenza n. 420/2024 del 23 agosto 2024
Questo il recentissimo principio espresso dal Tribunale di Sciacca che ha definito un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, rigettando tutte le domande avanzate dalla parte opponente.
Secondo il Giudice di merito “tale clausola, inoltre, non rientra tra quelle particolarmente onerose per le quali l’articolo 1341 c.c. comma 2 esige la specifica approvazione per iscritto (cfr. Corte di Cassazione 9379/2018), approvazione specifica che comunque ricorre nel caso di specie. Tale deroga, inoltre, non può essere considerata vessatoria e conseguentemente neanche nulla ai sensi degli artt. 33 e ss del Codice del Consumo, atteso che non risulta – neanche in via di allegazione – che il Sig. [omiss] abbia agito in veste di consumatore. Pertanto, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, la deroga può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore il quale non può successivamente pretendere l’applicazione del termine decadenziale previsto dall’articolo 1957 c.c.”.
La pronuncia in commento ha, dunque, ritenuto meritevoli di accoglimento le difese di parte opposta, secondo le quali il garante non poteva ritenersi liberato dagli obblighi assunti in garanzia, essendo del tutto legittima la deroga alla disposizione codicistica, in quanto manifestazione dell’autonomia contrattuale delle parti.
In altri termini, la decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l’adempimento dell’obbligazione principale per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale nel termine semestrale previsto dall’art. 1957 comma 1 c.c. può essere convenzionalmente esclusa per effetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore e non opera, in particolare, ove le parti abbiano previsto che la fideiussione venga meno solo all’estinguersi del debito garantito.
Il Tribunale ha, altresì, correttamente, disatteso le eccezioni di parte opponente in tema di legittimazione attiva, prova del credito e prescrizione.
In conclusione, l’opposizione è stata rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.