10.05.2024 Icon

La Cassazione fa chiarezza in tema di “interessi legali” ex art. 1284 c.c.

Con l’espressione “interessi legali”, in assenza di specificazione, deve intendersi la misura degli interessi prevista dal primo comma dell’art. 1284 c.c. e non quella da utilizzarsi nelle transazioni commerciali di cui al quarto comma del medesimo articolo.

Le Sezioni Unite nei giorni scorsi si sono pronunciate sulla dibattuta questione, se la semplice previsione degli “interessi legali” contenuta in una pronuncia di condanna emessa dal giudice di cognizione possa consentire, per gli interessi decorrenti dalla data di proposizione della domanda giudiziale, l’applicazione del saggio di cui al comma quarto dell’art. 1284 c.c. ovvero se il saggio debba restare limitato a quello previsto dal primo comma della citata norma.

I giudici di legittimità hanno dapprima ricordato che il giudice dell’esecuzione, davanti ad un titolo esecutivo giudiziale, non ha poteri di cognizione e, pertanto, deve limitarsi a dare attuazione al comando contenuto nel titolo, realizzando così un’attività meramente esecutiva. Al giudice dell’esecuzione è, infatti, preclusa qualsiasi attività di integrazione.

Secondariamente, viene evidenziato che il quarto comma dell’art. 1284 c.c. rinvia ad una fattispecie “i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge generale collega l’effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l’altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale”. Da ciò consegue che “la spettanza del saggio degli interessi legali previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (…) per il generale obbligo del giudice di provvedere sulla domanda, deve essere risolta con uno specifico accertamento giurisdizionale.

Dunque, ai fini della liquidazione dei maggiori interessi previsti per il ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali, è indispensabile che il Giudice compia uno specifico accertamento della sussistenza dei presupposti di legge, nonché della data di decorrenza degli interessi in discorso, verificando che non vi sia una diversa e valida determinazione contrattuale della misura degli interessi.

In altre parole: “si tratta, in definitiva, di svolgere l’accertamento, propriamente giurisdizionale, di corrispondenza della fattispecie concreta a quella astratta di spettanza degli interessi maggiorati. Il giudizio sussuntivo, risolutivo sul punto della controversia, ricade nell’attività di cognizione, che fonda il titolo esecutivo giudiziale e che deve necessariamente essere svolta ai fini del provvedimento da emettere sulla domanda”.

Per queste ragioni, la mera indicazione nel titolo degli “interessi legali” è inidonea ad integrare il citato accertamento giurisdizionale. Ne deriva che, se il titolo è silente, il creditore non può conseguire in sede esecutiva il pagamento di interessi maggiorati, quali quelli previsti dal quarto comma dell’art. 1284 c.c. (stante l’impossibilità del giudice dell’esecuzione di integrare il titolo), ma deve ricorrere al rimedio dell’impugnazione.

Autore Simona Daminelli

Partner

Milano

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