16.01.2024 Icon

Iscrizione all’albo degli intermediari finanziari: a chi spetta?

Sempre più spesso nella fase di merito dei giudizi di opposizione all’esecuzione viene sollevata dai debitori l’eccezione di illegittimo intervento in causa dei cd. Servicer, per non essere gli stessi iscritti all’albo di cui all’art. 106 T.U.B., ai sensi degli artt. 2 e 7 della L. n. 130/1999, recante le norme sulla cartolarizzazione dei crediti.

La norma in questione, come noto, prevede che “L’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia”. E ancora, che “Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono: a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati […] e iscritti nel relativo albo […]; b) prestare servizi di investimento se autorizzati […]; c) esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d’Italia”. Pertanto, dalla sola lettura della norma, risulta di tutta evidenza che la mancata iscrizione da parte del cd. special servicer all’Albo degli intermediari finanziari ai sensi dell’art. 106 TUB è giuridicamente irrilevante, essendo la stessa prescritta per altri soggetti.

Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza di merito – come spesso accade – non si è dimostrata uniforme, accogliendo in alcuni casi l’eccezione dei debitori e rigettandola in altri.

Recentemente, tuttavia, diversi giudici di merito hanno iniziato a non condividere tale eccezione, probabilmente anche in forza del chiarimento reso dalla Banca d’Italia, la quale – con comunicazione 11.11.2021 – ha evidenziato la liceità della tendenza ad una diversificazione tra il cd. master servicer, banca o intermediario finanziario, responsabile dei soli compiti di vigilanza (non delegabili), e il cd. special servicer che, non essendo soggetto alla vigilanza della Banca d’Italia, ma essendo dotato della licenza di recupero stragiudiziale dei crediti ex art. 115 T.U.L.P.S., svolge solo quest’ultima attività.

Ebbene, tale orientamento è stato manifestato dapprima dal Tribunale di Firenze, con sentenza n. 2094/2023, la quale ha chiarito in maniera esemplare come “l’attività di recupero può essere esercitata anche dai soggetti dotati di licenza per attività di recupero crediti ex art. 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Difatti si può osservare che […] nelle operazioni di cartolarizzazione l’incarico di recuperare i crediti viene prima affidato ad un master servicer (che è un intermediario finanziario ex art. 106 TUB o una banca) e solo in un secondo momento sub-affidato allo special servicer […]. Ebbene, l’intermediario finanziario (o l’ente creditizio) è già soggetto a vigilanza e dunque il master servicer si qualifica come soggetto autorizzato e lo special servicer, autorizzato ex art. 115 TULPS, è da considerarsi un mero fornitore di servizi di gestione dei crediti”, e successivamente anche dal Tribunale di Messina.

In particolare, con sentenza n. 2478/2023 del 22 dicembre 2023, il Giudice di prime cure, nel rigettare l’eccezione sollevata dai debitori, ha specificato – in maniera assolutamente innovativa – che il precetto normativo di iscrizione all’albo previsto dall’art. 106 T.U.B. si rivolge alla sola società titolare del credito (e non al cd. special servicer, essendo quest’ultimo un mero operatore incaricato delle attività di recupero del credito.

Al momento, purtroppo, gli orientamenti delle varie corti nazionali sul punto risultano ancora frammentari, nonostante l’intervento di Banca d’Italia. Proprio per tale motivo, la sentenza de qua risulta significativa, ponendosi come precedente favorevole per i creditori, laddove riconosce la legittimità dell’intervento sia del master che dello special servicer, anche nel caso di mancata iscrizione all’albo ex art. 106 T.U.B. di quest’ultimo.

Autore Virginia Moretti

Associate

Milano

v.moretti@lascalaw.com

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