05.07.2024 Icon

ISC, Usura ed Euribor: repetita iuvant

La Corte d’Appello di Bologna ha recentemente ribadito alcuni principi rilevanti nell’ambito del contenzioso bancario.

In primo luogo, i giudici hanno rigettato la domanda di nullità della clausola contrattuale disciplinante il tasso degli interessi, per errata indicazione dell’ISC. Tale motivo, infatti, è stato ritenuto infondato a fronte del consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo la quale l’indice sintetico di costo (ISC) è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 T.U.B.

Analogamente, è stata rigettata l’eccezione di nullità della clausola contrattuale che richiamava il tasso euribor. Secondo la Corte d’Appello, non solo parte appellante non aveva provveduto ad alcuna allegazione specifica, limitandosi a richiamare la nota decisione della Commissione Europea del 4 dicembre 2013, ma altresì la questione deve ritenersi superata dalla recente sentenza della Corte di cassazione n. 12007/2024, con la quale è stato affermato che: “i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d’interesse, fanno riferimento all’Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono, in mancanza della prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell’intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, considerarsi contratti stipulati in “applicazione” delle suddette pratiche o intese; pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all’Euribor, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell’art. 101 TFUE”.

Infine, in tema interessi moratori asseritamente usurari, i giudici di secondo grado hanno ricordato che devono essere applicati i principi dettati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19597/2020, che prevedono la necessità di confrontare il tasso applicato con il T.e.g.m. più la maggiorazione media degli interessi moratori, escludendo in ogni caso la gratuità del mutuo in caso di usurarietà, dovendosi invece applicare gli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti.

Peraltro, “L’onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell’art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l’entità usuraria degli stessi, ha l’onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, dall’altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell’altrui diritto”.

Autore Simona Daminelli

Partner

Milano

s.daminelli@lascalaw.com

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