10.07.2023 Icon

ISC e limite di finanziabilità

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla funzione dell’Indicatore Sintetico di Costo (ISC) nei contratti di mutuo nonché sull’essenzialità del limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, TUB, tema che riteniamo rilevante per la Banca in considerazione delle conseguenze connesse alla recuperabilità dei crediti derivanti da tale forma di finanziamento.

In prima battuta, la S.C. – confermando il principio di diritto espresso daCass. 39169/2021 – ha ribadito che l’ISC svolge, essenzialmente, una funzione informativa rispetto al costo totale effettivo del finanziamento, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere, prima di accedervi, l’effettiva onerosità dell’operazione.

Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l’ISC non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto e, per tale motivo, non rientra nella nozione di “tassi, prezzi e condizioni” cui fa riferimento l’art. 117, co. 6, TUB.

La conseguenza, secondo il Supremo Collegio, è l’inapplicabilità della sostituzione automatica di cui all’art. 117 TUB in caso di mancata o non corretta indicazione dell’ISC, non determinando una maggiore onerosità del finanziamento ma solo l’erronea rappresentazione del suo costo globale.

Né, aggiunge la Sentenza, può applicarsi la conseguenza della nullità del contratto, essendo la sanzione della nullità, per la mancata o non corretta indicazione dell’ISC/TAEG prevista nel nostro ordinamento esclusivamente per il caso del credito al consumo.

La sentenza, inoltre, fornisce un interessante spunto in tema di limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, TUB.

Più nello specifico, ribadendo il principio di diritto enunciato dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 33719/2022, la Cassazione ha ribadito che, in tema di mutuo fondiario il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto contrattuale, fissato dall’Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell’ambito della c.d. “vigilanza prudenziale”, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto, che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell’interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere.

Il principio enunciato si inserisce nel contesto di un lungo dibattito sul tema del limite di finanziabilità che si è concluso con la citata pronuncia delle Sezioni Unite che, attraverso un elaborato percorso motivazionale, è definitivamente giunta alla conclusione che il superamento del limite di finanziabilità, in quanto disposizione di mera specificazione o integrazione degli elementi essenziali del contratto, non contrasta con una norma imperativa e non comporta, quindi, alcuna nullità.

Autore Antonio Ferraguto

Partner

Milano

a.ferraguto@lascalaw.com

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Autore Federica Mendolia

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