10.03.2023 Icon

Interessi moratori: quando è possibile la prescrizione decennale?

“Neppure è accoglibile l’ultimo motivo di doglianza, relativo alla intervenuta prescrizione quinquennale, ai sensi dell’art. 2948 cod. civ., del credito monitoriamente azionato poiché come correttamente rilevato dalla difesa di parte opposta la rateizzazione dell’unico debito in più versamenti periodici di un determinato importo, non determina il frazionamento del debito stesso in distinti rapporti obbligatori, con necessità di applicazione del regime ordinario di prescrizione decennale”

Questo il principio stabilito dal Tribunale di Firenze con sentenza emessa all’esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. 

Nello specifico, i fideiussori convenivano in giudizio la Banca per veder accertata, ai sensi dell’art. 2948 n. 4 c.c. la prescrizione degli interessi moratori applicati al contratto di finanziamento dal 30.06.2007 al 30.06.2011.

Il Giudice di prime cure, tuttavia, rigettava l’eccezione suddetta, tenuto conto che il contratto di finanziamento costituisce un debito unico, rateizzato in più versamenti periodici, in riferimento al quale non opera la prescrizione quinquennale degli interessi. 

In altri termini, l’art. 2948 n. 4 c.c. trova applicazione solo con riguardo ai rapporti che devono essere soddisfatti periodicamente ad anno o in termini più brevi, e non, invece, con riferimento ai ratei dei contratti di finanziamento ed ai relativi interessi, non trattandosi di prestazioni periodiche, bensì di adempimenti parziali di un unico rapporto debitorio. 

La pronuncia in commento si colloca nel solco tracciato recentemente anche dalla pronuncia della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l’unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell’inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ.. […] Di conseguenza, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all’applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi” (Cfr. Cass. sez. III, 10 febbraio 2023 n. 4232 di cui abbiamo già parlato in precedenza).

In definitiva, correttamente la Banca agiva in sede monitoria chiedendo la corresponsione di tutti gli interessi moratori maturati, trovando applicazione nel caso di specie il termine prescrizionale ordinario decennale.  

In virtù del suddetto principio, il Tribunale di Firenze rigettava l’opposizione proposta dai fideiussori e confermava il decreto ingiuntivo opposto. 

Autore Gessica Desogus

Associate

Milano

g.desogus@lascalaw.com

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