Il Tribunale di Rovigo si è recentemente pronunciato in merito ad una controversia insorta tra un correntista ed un istituto di credito avente ad oggetto la corretta scritturazione in conto corrente di un versamento di contanti effettuato presso una filiale della banca.
In particolare, il correntista sosteneva di aver versato cinquantamila dollari americani mentre l’istituto sosteneva che vi fosse stato un errore da parte del cassiere della filiale e che le somme realmente versate ammontassero a soli cinquemila dollari.
Il correntista incardinava il giudizio fondando le proprie contestazioni sull’efficacia probatoria della distinta di versamento rilasciata dal cassiere che attestava, appunto, un versamento di cinquantamila dollari.
La banca, invece, deduceva ed eccepiva che era stato commesso un errore di scritturazione da parte del funzionario addetto alla cassa; la legittimità e la correttezza del comportamento della Banca per avere tempestivamente segnalato l’errore di scritturazione al cliente e la negazione del valore confessorio rispetto al contenuto della contabile di versamento e degli estratti di conto corrente a fronte della prova dell’errore di scritturazione.
In fase istruttoria venivano visionati i video delle telecamere di sorveglianza installate all’interno della filiale sia nella zona della cassa sia nel caveau nonché veniva ammessa prova per testi e venivano così auditi alcuni dipendenti della filiale tra cui il cassiere ed il direttore della filiale.
All’esito del giudizio, il Tribunale si è pronunciato a favore della tesi sostenuta dall’istituto di credito sulla base del principio secondo il quale “La prova di tale errore (di scritturazione contabile) potrà essere fornita in giudizio con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni.”. In particolare, il Tribunale ha ritenuto provato l’avvenuto errore di scritturazione sulla base di una serie di circostanze, non ultima la carenza di elementi che avrebbero potuto porre in dubbio l’attendibilità dei testi escussi.
Il Tribunale ha rigettato, altresì, la domanda di risarcimento del danno ex art. 2049 c.c. proposta dal correntista ritenendo che nessun fatto illecito era stato commesso dai dipendenti della banca alla luce del provato errore di scritturazione.
In definitiva, le domande dell’attore sono state integralmente rigettate ed il correntista è stato condannato a pagare le spese di lite.