06.09.2024 Icon

Il limite decennale di consegna opera anche con riguardo ai contratti

Anche i contratti sono soggetti al limite temporale di dieci anni previsto dall’art. 119 TUB, decorrente dalla data della richiesta di rilascio della copia.

Parte attrice conveniva in giudizio la Banca presso la quale aveva intrattenuto alcuni rapporti di conto corrente, eccependo l’applicazione di interessi, spese ed oneri illegittimi e chiedendo che alla stessa fosse ordinato, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., la produzione del contratto e degli estratti conto dall’inizio del rapporto, atteso non era stata adempiuta l’istanza formulata in precedenza ai sensi dell’art. 119 TUB.

Il Tribunale di Milano ha rigettato integralmente le domande attoree, per mancato adempimento dell’onere della prova, evidenziando come la correntista avesse prodotto solo in misura parziale gli estratti conto, senza neppure precisare gli anni di apertura dei conti correnti. Inoltre, la richiesta di emissione di un ordine di esibizione non poteva trovare accoglimento, perché, secondo il Giudice, l’art. 119 TUB riconosce un diritto sostanziale autonomo del cliente a chiedere a proprie spese che l’istituto di credito entro 90 giorni gli trasmetta copia della documentazione riguardante i rapporti intrattenuti, purché non antecedenti il decennio rispetto alla richiesta. “Al riguardo, infatti, va osservato come il limite del decennio stabilito dal legislatore risponda a una scelta di contenere nel tempo un diritto sostanziale attribuito al cliente della banca, contenimento che, nel caso di contenzioso tra il cliente e la banca stessa, finisce con il circoscrivere l’operatività di una norma che incide di fatto sul principio processuale e sostanziale fondamentale del riparto dell’onere probatorio.

In relazione a tali contenziosi, infatti, la previsione dell’art. 119 TUB di fatto comporta la legittimazione della pretesa a che una parte (il cliente della banca) ottenga dalla controparte la prova documentale dei diritti che intende far valere; tale sovvertimento, ancor più radicale e netto rispetto ai casi tradizionali di inversione dell’onere della prova, è stato limitato per scelta del legislatore al decennio, implicitamente evidenziando in tal modo che, oltre a tale soglia temporale, il cliente della banca che intenda far valere diritti nei confronti dell’istituto di credito fondati sui rapporti negoziali intercorsi dovrà, secondo i principi generali in materia di riparto dell’onere probatorio, fornire autonomamente le prove a sostegno delle proprie pretese, senza poter contare su una forzata “collaborazione” ad opera della controparte”.

Il Giudice milanese ha, quindi, precisato che la disposizione di cui all’art. 119 TUB deve ritenersi estesa anche ai contratti, “con l’effetto che anche per il documento negoziale operi il limite temporale del decennio decorrente dalla data della richiesta di rilascio della copia.

Tale soluzione interpretativa, infatti, lungi dal risultare sfavorevole al cliente dell’istituto di credito (come ritenuto in più precedenti giurisprudenziali, i quali hanno sostenuto come la falcidia decennale non operasse per il contratto, in quanto atto negoziale costituente la genesi del rapporto, in forza del quale vengono poi poste in essere le singole operazioni di cui parla espressamente l’ultimo comma dell’art. 119 TUB), appare la scelta ermeneutica più fedele al dato normativo e, allo stesso tempo, più coerente con il favor riconosciuto dal legislatore al cliente della banca attraverso la disposizione in esame.

Nella motivazione, si legge infatti che, se l’espressione “singole operazioni” di cui all’art. 119 TUB fosse intesa in senso restrittivo, ossia riferita solo alle operazioni poste in essere, ciò implicherebbe quale conseguenza pratica l’esclusione della possibilità per il cliente di ottenere dalla banca tale documento, anche là dove il contratto fosse stato stipulato nel decennio antecedente alla richiesta.

Per tali ragioni, poiché nel caso di specie parte attrice non aveva contestato la mancata consegna dei contratti al momento della loro stipula e ne aveva chiesto copia oltre un decennio dopo la sottoscrizione, il Tribunale non ha ravvisato alcun inadempimento in capo alla convenuta e, stante l’indisponibilità dei contratti di conto corrente, ha ritenuto inammissibili le doglianze della correntista, non potendo neppure verificare il tenore delle clausole contrattuali di cui veniva eccepita la nullità.

Autore Simona Daminelli

Partner

Milano

s.daminelli@lascalaw.com

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