Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere si è pronunciato su due distinte richieste istruttorie avanzate dal cliente di una banca.
Il Giudice Istruttore le ha rigettate entrambe.
Innanzitutto, il cliente chiedeva l’esibizione di tutta una serie di documentazione riferita al rapporto di conto corrente, dalla copia del contratto agli estratti conto scalari dell’intera durata del rapporto.
Sul punto, il Tribunale adito ha rigettato la richiesta in quanto “non sussiste l’impossibilità di procurarsi la documentazione oggetto di essa – presupposto specificamente richiesto dall’art. 210 c.p.c. – dal momento che la parte ha a disposizione il rimedio di cui all’art. 119 TUB ed, in ipotesi di inerzia della banca alla richiesta formulata in forza di tale disposizione, può instaurare autonomo giudizio per conseguire la consegna della documentazione”.
Ecco, dunque, che il cliente avrebbe potuto ottenere la documentazione richiesta in giudizio tramite lo strumento fornito specificatamente dall’art. 119 TUB oppure instaurando un autonomo giudizio.
Il cliente, inoltre, dopo aver eccepito l’usurarietà degli interessi applicati al rapporto, chiedeva l’ammissione di C.T.U. tecnico-contabile finalizzata a fondare la propria eccezione.
Il Tribunale, rigettando anche questa richiesta istruttoria, ha affermato che: “l’opponente, pur essendone onerato, ha omesso di produrre i decreti ministeriali (Cass. Civ. il. 8742/2001; Cass. Civ. n. 11706/2002). Tale carenza istruttoria preclude, in radice, ogni indagine sul punto alla luce del principio per cui – posto che i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi usurari hanno natura di atti amministrativi – la parte che deduce l’usurarietà dei tassi ha l’onere di produrli in giudizio, non operando rispetto ad essi il principio iura novit curia (cfr. Cass. 12476/02, Cass. sezioni unite n. 9941/09) stabilito dall’art. 113 del codice di procedura civile, poiché tale norma deve essere letta e applicata con riferimento all’art. 1 delle disposizioni preliminari del codice civile, che contiene l’indicazione delle fonti del diritto, non comprendenti gli atti amministrativi. I decreti ministeriali che fissano i cd. tassi soglia previsti dalla l. 108/1996, infatti, sono atti amministrativi che non appartengono alla scienza ufficiale del giudice e vanno, quindi, provati dalle parti con la produzione dei relativi documenti. Quindi non potendosi accertare, per difetto di produzione dei decreti ministeriali l’asserita applicazione di interessi usurari, la richiesta di ctu, va disattesa atteso che la stessa non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.”
Il Tribunale adito si è, così, uniformato a quella giurisprudenza di merito ma anche di legittimità che pone l’onere di produrre i Decreti Ministeriali per la rilevazione dei tassi soglia-usura in capo alla parte che ha eccepito l’usurarietà degli interessi in quanto tali Decreti vanno qualificati quali atti amministrativi e non quali fonti del diritto e pertanto non sono conoscibili autonomamente dal Giudice (cfr. Cass. Civile, sez. III, 30 gennaio 2019, n. 2543 – Pres. Vivaldi, Rel. Gorgoni; Tribunale di Vicenza, sentenza n. 2196/2021 del 30 novembre 2021)[1].
All’esito dell’udienza, il Giudice ha rigettato le richieste istruttorie del cliente della banca e ha rinviato la causa all’udienza per la precisazione delle conclusioni.
[1] Per un maggior approfondimento si rimanda al mio articolo dal titolo “L’usurarietà degli interessi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo” pubblicato su questa rivista in data 18.02.2022.