La Corte d’Appello di Venezia – interrogata sulla vexata quaestio se la rideterminazione dei saldi di un rapporto di conto corrente, al netto degli effetti della prescrizione delle rimesse, debba considerare quale dato di partenza il c.d. “saldo banca” ovvero il c.d. “saldo rettificato” – si è pronunciata nettamente a favore della tesi secondo la quale il saldo indicato negli estratti conto è l’unico saldo su cui poter fare affidamento.
In particolare, il Collegio si è così pronunciato: “Non è condivisibile la richiesta che, agli effetti della prescrizione e in particolare per individuare le rimesse solutorie, si consideri non il saldo esposto negli estratti conto (c.d. saldo banca), ma il saldo depurato dagli addebiti illegittimi. Gli effetti della prescrizione precludono di espungere gli addebiti illegittimi, poiché diversamente l’estinzione del diritto restitutorio, per l’appunto conseguenza dell’accoglimento dell’eccezione di prescrizione, verrebbe parzialmente negata.”.
La Corte prosegue affrontando e rilevando tutte le criticità della tesi che vorrebbe far prevalere il c.d. “saldo rettificato”: “L’opposta soluzione poggia sull’affermazione secondo cui l’eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione e, da qui, la necessità di effettuare tali operazioni dopo aver depurato il conto degli addebiti illegittimi. Tuttavia, la rideterminazione del saldo del conto corrente costituisce l’operazione che consente di dare risposta alla domanda di ripetizione del correntista e opera su un piano diverso e contrapposto rispetto all’operazione di individuazione delle rimesse solutorie finalizzata alla verifica dell’incidenza della prescrizione eccepita dalla banca sul credito restitutorio. In altre parole, la rideterminazione del saldo è l’esito dell’operazione di accertamento dell’eventuale sussistenza di un credito restitutorio del correntista, e non l’antecedente che condiziona il risultato finale.”.
La Corte motiva la propria decisione in maniera molto lineare sostenendo, infatti, che: “Del resto, assumere quale saldo iniziale un importo già depurato dagli addebiti illegittimi comporterebbe una riscrittura a posteriori dell’andamento del conto corrente, attraverso la modifica di un dato fattuale rappresentato dalle annotazioni effettuate dalla banca nel tempo, le quali avevano generato l’indebito (sostituendo a esse altre annotazioni inesistenti al momento dei versamenti). In definitiva, il riferimento al c.d. saldo rettificato finirebbe per eludere la funzione dell’istituto della prescrizione, che impone l’intangibilità, nel periodo di tempo coperto considerato, delle somme versate, ancorché illegittimamente, da chi si trovava nella convinzione di provvedere a un pagamento e non alla ricostituzione di una provvista.”.
La pronuncia in esame è, quindi, conforme ad altri precedenti della medesima Corte veneta (Corte di Appello Venezia, sentenza del 27.5.2021 e sentenza del 3.6.2021) dando, così, continuità al filone giurisprudenziale in esame.
All’esito del giudizio, la Corte d’Appello, accogliendo l’appello principale proposto da un istituto di credito, ha rideterminato il saldo del rapporto oggetto di causa riducendolo notevolmente rispetto alla sentenza di primo grado e ha anche rideterminato, a favore dell’appellante, le spese di lite liquidate nella sentenza impugnata.