03.09.2025 Icon

Rinvio pregiudiziale alla Cassazione per la fideiussione conforme allo schema ABI

Con ordinanza del 1° agosto 2025, il Tribunale di Siracusa ha disposto il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione, per la risoluzione di alcune questioni non ancora risolte in tema di fideiussioni conformi allo schema ABI censurato da Banca d’Italia nel 2005. Infatti, come evidenziato dal giudice siciliano, anche a seguito della nota decisione a Sezioni Unite della Suprema Corte del 30.12.2021, n. 41994, vi sono ancora dubbi e la giurisprudenza attuale non risulta uniforme e, pertanto, è necessario un definitivo intervento chiarificatore dei giudici di legittimità.

La questione di fondo: validità e limiti temporali delle fideiussioni ABI

Le questioni tuttora irrisolte attengono alla validità della fideiussione c.d. “specifica” riproduttiva dello schema “incriminato”, alla prova da fornirsi per le fideiussioni stipulate al di fuori del periodo oggetto di esame da parte di Banca d’Italia (ossia 2002-2005) e alla valenza di una mera istanza stragiudiziale ai fini di evitare la decadenza di cui all’art. 1957 c.c.

I tre quesiti sottoposti alla Suprema Corte

Più precisamente, sono stati sottoposti alla Cassazione i seguenti quesiti:

  1. Se una fideiussione contenente le clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 C.c., censurate da Banca d’Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005, possa dirsi legata da nesso funzionale alla intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dalla autorità di vigilanza, e possa dunque reputarsi nulla, anche se rilasciata al di fuori del periodo compreso tra il 2002 ed il 2005, in relazione al quale soltanto è stato condotto l’accertamento della predetta Banca d’Italia; in caso di risposta affermativa, se tale nullità possa ritenersi dimostrata con la semplice evidenziazione della riproduzione, nella singola fideiussione, delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza o di deroga all’art. 1957 c.c. inserite nello schema predisposto dall’A.B.I. e censurato da Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 o se, diversamente, debba essere provato in altro modo il nesso funzionale tra la singola fideiussione e l’intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dall’autorità di vigilanza
  2. Se una fideiussione contenente le clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 c.c., censurate da Banca d’Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005, possa dirsi legata da nesso funzionale alla intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dalla autorità di vigilanza, e possa dunque reputarsi nulla, anche se rilasciata per una specifica operazione e non rientrante nella categoria delle fideiussioni omnibus; in caso di risposta affermativa, se tale nullità possa ritenersi dimostrata con la semplice evidenziazione della riproduzione, nella singola fideiussione, delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 c.c. inserite nello schema predisposto dall’A.B.I. e censurato da Banca d’Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005 o se, diversamente, debba essere provato in altro modo il nesso funzionale tra la singola fideiussione e l’intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dall’autorità di vigilanza
  3. Se, nell’ambito di una fideiussione riproduttiva delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 c.c. censurate da Banca d’Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005, una volta accertate la nullità di tali previsioni negoziali e la applicabilità (o riespansione) della disciplina suppletiva del codice civile, la pattuizione contemplante la possibilità di ottenere il pagamento a semplice richiesta scritta – del pari contenuta nel testo fideiussorio – valga o meno ad ad attribuire al creditore la facoltà di evitare la decadenza di cui all’art. 1957 c.c. mediante mera istanza stragiudiziale, senza alcuna necessità di avviare iniziative di carattere giurisdizionale. 

Autore Simona Daminelli

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