Con una recentissima pronuncia, resa all’esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale ordinario di Monza ha ribadito che «quante volte il fideiussore sia tenuto al pagamento “a prima o a semplice richiesta” o comunque entro un tempo convenzionalmente determinato, il rispetto dell’art. 1957 c.c., da parte del creditore garantito deve ritenersi soddisfatto con la stessa richiesta rivolta al fideiussore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale […] con la conseguenza che, una volta tempestivamente effettuata la richiesta di pagamento al fideiussore, il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente contro il debitore», richiamando un orientamento ormai consolidato sul punto, in virtù del quale la clausola con la quale il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore a prima o a semplice richiesta è idonea ad evitare la decadenza dalla garanzia fideiussoria, prescindendosi dalla proposizione di azione giudiziaria.
Infatti, secondo l’interpretazione prevalente la decadenza prevista in tema di fideiussione dall’art. 1957 c.c., per l’ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, così come può essere pattiziamente esclusa nei contratti di fideiussione tipici, allo stesso modo può essere volontariamente estesa ad un contratto autonomo di garanzia, il quale preveda una clausola di pagamento “a prima richiesta”.
In questo caso, però, la suddetta decadenza può essere evitata dal creditore non solo iniziando l’azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la mera richiesta di adempimento.
Nel giudizio in questione l’attore in opposizione, che nel caso di specie aveva rilasciato in favore della Banca una fideiussione omnibus con garanzia a prima richiesta(azionata dall’Istituto), ha richiesto l’accertamento della pretesa intervenuta decadenza del creditore ai sensi dell’art. 1957 c.c., per non aver quest’ultimo proposto le relative istanze giudiziali nel termine prescritto dalla norma e per l’effetto il preteso accertamento e la dichiarazione di liberazione dell’opponente.
Sulla scia del sopra richiamato orientamento che attribuisce alla clausola “a prima richiesta” l’effetto di deroga pattizia alla forma con cui l’onere di avanzare istanza entro il termine di cui all’art. 1957 c.c. deve essere osservato, il Tribunale di Monza ha concluso nel senso dell’idoneità della stessa richiesta di pagamento indirizzata al garante a impedire gli effetti della decadenza del creditore, approdando a una conclusione che, nel distinguere i profili strutturali e funzionali della garanzia, non di rado sovrapposti, confermerebbe l’assenza nelle garanzie autonome del carattere sussidiario, tradizionalmente elevato a tratto comune a tutti i tipi di garanzia.
Il Tribunale ha quindi disatteso l’opposizione proposta, con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo oggetto di giudizio, dal momento che, in armonia con la giurisprudenza citata, ha statuito che la Banca aveva inviato tempestivamente la richiesta scritta di pagamento al garante e pertanto ogni eccezione proposta sul punto non poteva che essere disattesa.