25.07.2023 Icon

Fideiussioni omnibus: applicabile il sistema delle preclusioni processuali

La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza n. 1012 del 27/06/2023, ha affermato che, in tema di nullità delle fideiussioni per violazione della legge n. 287/1990, la rilevabilità d’ufficio presuppone comunque la tempestiva allegazione, nel rispetto delle preclusioni processuali, degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti.

Nel caso di specie, la Banca proponeva appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Ancona, la quale aveva accolto le opposizioni avanzate dal debitore principale e dai fideiussori, revocando di conseguenza il decreto ingiuntivo opposto.

Si costituivano i fideiussori contestando il gravame ex adverso formulato, eccependo, in particolare, per la prima volta in sede di appello, la nullità totale delle fideiussioni omnibus sottoscritte negli anni 2001 e 2007, per violazione della legge n. 287/1990 e dei principi affermati dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 29810/17.

Quanto alle fideiussioni sottoscritte nell’anno 2007, la Corte di Appello di Ancona ha rilevato come la suddetta eccezione di nullità non fosse supportata da idoneo corredo documentale, non avendo la parte appellata, prodotto tempestivamente, nel rispetto delle preclusioni processuali, lo schema ABI, né allegato l’appartenenza della Banca opposta alle intese vietate, così come l’uniformità e la non occasionalità delle condizioni contrattuali applicate.

A tal proposito, il Collegio ha espressamente statuito che “la rilevabilità d’ufficio della nullità debba comunque presupporre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione” ed inoltre che “tale allegazione deve altresì essere tempestiva, ovvero deve avvenire al massimo entro il termine ultimo in relazione al quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il thema decidendum e deve essere corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il Giudice procedere autonomamente alla ricerca, tanto più in difetto di idonea produzione documentale, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l’eccezione, pur rilevabile d’ufficio”.

Pertanto, la Corte seguendo il proprio orientamento sul tema – peraltro in linea con quello maggioritario adottato dalla giurisprudenza di merito – ha ritenuto, nel caso di specie, che l’onere probatorio relativo alla violazione della normativa antitrust non fosse stato assolto, in quanto gli appellati avrebbero dovuto allegare e provare il perdurare della intesa anticoncorrenziale, precisando che “solo per le fideiussioni che si iscrivono nel periodo temporale oggetto dell’indagine svolta da Banca d’Italia si verifica una presunzione di utilizzo uniforme dell’applicazione dello schema ABI, mentre per le fideiussioni stipulate in epoca successiva chi eccepisce la nullità deve allegare e fornire la prova della persistenza della intesa anticoncorrenziale al momento della concessione della garanzia, producendo ad esempio gli schemi contrattuali adottati da altri istituti di credito in epoca coeva o almeno prossima, sollecitando il confronto delle relative pattuizioni. (cfr: Corte di Appello, Ancona, Sez. I, 28.03.2023, n. 547; Corte di Appello, Ancona, Sez. I, 21.03.2023, n. 499).

Di conseguenza, poiché le fideiussioni erano state prestate nell’anno 2007, ossia in un periodo temporale successivo a quello oggetto dell’indagine svolta da Banca d’Italia, le stesse sono state dalla Corte considerate valide.

Quanto alle fideiussioni sottoscritte nell’anno 2001, il Collegio ha preliminarmente ribadito i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite, per cui la nullità dei contratti de quibus dedotta in giudizio sarebbe semmai parziale, in quanto limitata alle sole clausole conformi a quelle dello schema ABI dichiarate nulle perché in violazione della normativa antitrust.

In secondo luogo, ha rilevato la tardività dell’eccezione di decadenza della banca ai sensi del disposto di cui all’art. 1957 c.c., in quanto la parte appellata si era limitata ad affermare, esclusivamente ed in via del tutto generica, la nullità integrale delle garanzie prestate.

Per le motivazioni suesposte, la Corte di Appello di Ancona ha rigettato l’eccezione dispiegata dai garanti appellati, accogliendo l’impugnazione proposta e riformando la sentenza di primo grado, con condanna alle spese di lite in favore dell’Istituto Bancario.

Autore Mariano Cusano

Associate

Milano

m.cusano@lascalaw.com

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