16.02.2024 Icon

Fideiussioni: l’assolvimento dell’onere probatorio sull’intesa anticoncorrenziale

Per assolvere all’onere probatorio posto a suo carico, non basta all’attore che voglia provare la condotta illecita anticoncorrenziale della Banca Opposta rilevare la mera coincidenza formale degli articoli della fideiussione azionata con le clausole censurate dal provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia, ma è necessario dimostrare l’applicazione uniforme di tali clausole ai fini della prova della relazione tra “intesa a monte” e “contratto a valle”.

In una recente sentenza emessa dal Tribunale di Spoleto il 06 febbraio 2024, è stato riaffermato il principio della necessità di una struttura probatoria “specifica e circostanziata” per poter dimostrare l’effettiva condotta illecita della Banca ai fini dell’intesa anticoncorrenziale, derivante dalla violazione dell’articolo 2 della legge n. 287/90, con conseguente nullità assoluta o parziale delle fideiussioni sottoscritte da parte ingiunta.

L’Adito Tribunale, nel ritenere infondata l’opposizione a decreto ingiuntivo da cui ha origine la pronuncia in commento, ritorna sulla già ampiamente dibattuta questione della legittimità delle fideiussioni conformi al cosiddetto “Modello A.B.I.”, riflettendo, in particolare, sulla “presunta violazione dei doveri di correttezza, buona fede e trasparenza da parte della Banca”.

Seguendo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, peraltro allineandosi a quanto già espresso dallo stesso Ufficio (cfr. Tribunale di Spoleto, Sent. 14.02.2022 n. 64), per il caso di specie si rileva come “parte Opponente non abbia assolto l’onere probatorio che sulla stessa gravava, mancando agli atti la prova del collegamento tra l’intesa anticoncorrenziale a monte e il contratto di fideiussione omnibus a valle”.

L’attore ha, infatti, semplicemente eccepito che il documento utilizzato per la costituzione del rapporto di garanzia sarebbe conforme al modello predisposto dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) nel 2002, successivamente ritenuto dalla Banca d’Italia, con il provvedimento n. 55/2005, frutto dell’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’art. 2, comma 2, lett. A) della L. 287/1990 (“legge Antitrust”).

Tale intesa nascerebbe dalla riproposizione dello schema “vietato”, ovvero gli artt. 2, 6 e 8, ritenuti mirati ad “addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall’inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall’invalidità o dall’inefficacia dell’obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa” (cfr. Provv. n. 5/2005 Banca d’Italia) che disciplinavano, precisamente, la cd. clausola di reviviscenza (art. 2), la cd. clausola di rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c. (art. 6) e, infine, la cd. clausola di sopravvenienza (art. 8).


Nel richiamare le SS.UU. nel 2021, le quali hanno affermato che “la nullità dell’intesa a monte determina, dunque, la “nullità derivata” del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole” (cfr. Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994), il Tribunale non solo accoglie l’opinione giurisprudenziale maggioritaria, la quale, coerentemente con il principio di conservazione degli atti di autonomia negoziale, affermava la natura parziale della nullità della fideiussione, con esclusivo riferimento agli articoli riproduttivi delle clausole vietate ma, addirittura, per il caso in esame afferma che le scarne e generiche argomentazioni di parte opponente “portano a ritenere che non possa essere dichiarata la nullità derivata nemmeno parziale della fideiussione per cui è causa” con conseguente validità delle suddette clausole “in quanto espressione di libera scelta nella contrattazione privata e la possibilità per il Creditore di chiedere il pagamento anche al fideiussore”.

Del resto, essendosi l’attore limitato ad eccepire la sovrapponibilità contenutistica tra gli articoli delle fideiussioni omnibus e gli articoli dello schema A.B.I., non può ritenersi correttamente e compiutamente adempiuto l’onere probatorio sulla relazione tra intesa a monte e contratto a valle, da cui discenderebbe la nullità derivata per ingiusto restringimento o lesione della concorrenza.

Da un punto di vista strettamente pratico, il Tribunale pone, altresì, l’attenzione sulla data di sottoscrizione della fideiussione “incriminata”; infatti, il provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia costituisce prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso con la ovvia conseguenza che tale valore rafforzato non può riscontrarsi per una fideiussione stipulata in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall’autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha coperto lo specifico arco temporale intercorrente tra il 2002 ed il maggio 2005.

Per sopperire a tale discrasia temporale, l’opponente avrebbe dovuto/potuto articolare mezzi di prova volti a dimostrare che nel periodo di riferimento un numero non trascurabile di istituti di credito, all’interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche privando quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza (cfr. sul tema, Tribunale Milano Sez. VI, Sent., 20/10/2021; Tribunale di Spoleto, già cit.).

D’altronde, sulla questione si è pronunciata anche la già citata Cass. civ. Sez. Unite, Sent. 30-12-2021, n. 41994 che conferma, in maniera tombale, come non possa di certo essere una deroga “isolata” all’archetipo codicistico della fideiussione, nel singolo contratto tra una Banca ed un cliente, a poter determinare problemi di sorta, in termini di acclarata generalità dell’effetto anticoncorrenziale.

Autore Fiorenzo Longobardi

Associate

Milano

f.longobardi@lascalaw.com

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