13.02.2026 Icon

Fideiussioni e intese anticoncorrenziali: in attesa del chiarimento delle Sezioni Unite

“Quando si è di fronte ad un giudizio stand alone l’attore opponente deve dimostrare l’esistenza dell’intesa anticoncorrenziale”. Con la sentenza n. 1086/2025 del 21 novembre 2025 (RG n. 519/2021), il Tribunale di Pisa ha chiarito le modalità attraverso cui l’opponente può beneficiare del valore di prova privilegiata del provvedimento della Banca d’Italia.

Tribunale di Pisa, sentenza n. 1086/2025, 21 novembre 2025 (RG n. 519/2021)

Nel caso esaminato, la parte opponente aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo, deducendo, tra le altre, la presunta nullità della fideiussione sottoscritta dal garante, in quanto riproduttiva delle clausole oggetto di censura nello schema ABI.

Il Tribunale ha, sin da subito, evidenziato come la fideiussione fosse stata sottoscritta in data successiva all’accertamento svolto dalla Banca d’Italia. Di conseguenza, il giudice si è trovato a dover valutare se al relativo provvedimento potesse essere riconosciuta efficacia di prova privilegiata anche nei giudizi aventi ad oggetto fideiussioni stipulate successivamente all’accertamento, nonché alle fideiussioni specifiche.

La questione, peraltro, si inserisce in un contesto di marcato contrasto giurisprudenziale, la cui composizione è stata recentemente rimessa alle Sezioni Unite.

In attesa della pronuncia risolutiva della Suprema Corte, il Tribunale di Pisa ha adottato un’impostazione di carattere restrittivo, muovendo da un’interpretazione dell’accertamento anticoncorrenziale che non si esaurisce nella mera e generica riproduzione delle clausole censurate, ma richiede la verifica della loro applicazione generalizzata all’interno di uno specifico schema contrattuale, tale da determinare un’effettiva alterazione della concorrenza. In questa prospettiva, il Tribunale ha affermato come “il Provvedimento di Banca d’Italia 55/2005 riguardi in modo specifico fidejussioni omnibus comunque stipulate fino alla data di accertamento dell’illecito anticoncorrenziale da parte di Banca d’Italia.”

Il Giudice, dunque, ha aderito all’orientamento che limita l’operatività di tale efficacia probatoria ai soli giudizi aventi ad oggetto fideiussioni omnibus anteriori al 2005 (c.d. follow on). Per contro, nelle ipotesi di fideiussioni, sia omnibus che specifiche, sottoscritte successivamente all’adozione del provvedimento della Banca d’Italia, e dunque nei c.d. giudizi stand alone “spetta all’attore opponente dimostrare l’esistenza dell’intesa anticoncorrenziale, anche con riferimento al caso della fidejussione specifica”.

Autore Tommaso Liquori

Trainee

Milano

t.liquori@lascalaw.com

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